Cassazione Penale, Ordinanza n. 33714/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello di Milano del 31 ottobre 2025, che aveva confermato la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Milano il 29 ottobre 2024 alla pena di un anno e sei mesi di reclusione. La condanna riguardava il reato di omessa dichiarazione previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, relativo a fatti commessi in date comprese tra il 30 luglio 2018 e il 2 marzo 2020, e il reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili previsto dall'art. 10 del medesimo decreto, relativo a una condotta protrattasi sino al 2 maggio 2023. Con il primo motivo la difesa ha censurato la motivazione sul superamento della soglia di punibilità relativa al capo a), sostenendo una diversa valutazione delle risultanze probatorie. Con il secondo motivo ha contestato la conferma della responsabilità per il capo b), prospettando l'assenza dell'elemento soggettivo e richiamando il mancato rinvenimento della documentazione contabile, asseritamente dovuto all'allagamento dei magazzini. Con il terzo motivo ha dedotto l'omessa concessione delle attenuanti generiche. Con il quarto motivo ha censurato la confisca per equivalente. La Corte ha ritenuto i primi tre motivi manifestamente infondati, osservando che i giudici di merito avevano adeguatamente valorizzato gli accertamenti della Guardia di Finanza, compresi i dati dello spesometro integrato provenienti dall'imputato e dai clienti e fornitori dell'impresa, avevano escluso come non provato l'allagamento dei magazzini e avevano desunto l'elemento soggettivo anche dal contesto di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali. Ha inoltre ritenuto non irragionevole il diniego delle attenuanti generiche, considerata l'assenza di condotte riparatorie e la presenza di numerosi precedenti penali. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la confisca non era stata oggetto di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sui capi a) e b) mirassero a ottenere una rivalutazione del merito probatorio, estranea al giudizio di legittimità, e che la motivazione della sentenza impugnata fosse razionale e adeguata. Ha giudicato manifestamente infondato il motivo sulle attenuanti generiche e inammissibile, per mancata deduzione in appello, il motivo relativo alla confisca per equivalente. Alla declaratoria di inammissibilità ha fatto seguire la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La responsabilità per omessa dichiarazione è stata ritenuta adeguatamente motivata sulla base degli accertamenti fiscali e del superamento della soglia di punibilità.
L'occultamento delle scritture contabili è stato ritenuto configurabile anche sotto il profilo soggettivo, alla luce dell'assenza di prova dell'allagamento e del contesto di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali.
La declaratoria di inammissibilità comporta il pagamento delle spese processuali e, salvo elementi non ricavabili dal testo, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; nel caso concreto la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Massime di principio
- È inammissibile o manifestamente infondato il ricorso per cassazione che, sotto la veste del vizio di motivazione, solleciti una rivalutazione alternativa delle fonti di prova e delle ricostruzioni fattuali compiute dai giudici di merito, quando la motivazione risulti razionale, specifica e priva di contraddizioni manifeste.
- Nel procedimento per omessa dichiarazione, l'accertamento del superamento della soglia di punibilità può essere fondato su verifiche fiscali che utilizzino dati dello spesometro integrato provenienti dall'imputato e dai clienti e fornitori dell'impresa, purché la motivazione dia conto degli elementi utilizzati.
- Ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo del reato di occultamento delle scritture contabili, il giudice può valorizzare, insieme all'assenza di prova di una causa alternativa della mancata reperibilità dei documenti, il contesto caratterizzato dall'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali.
- Il diniego delle attenuanti generiche è immune da censura quando sia motivato mediante elementi concreti, quali l'assenza di condotte riparatorie e la presenza di numerosi precedenti penali, e la valutazione non risulti manifestamente illogica.
- In sede di cassazione è inammissibile la censura relativa a una statuizione, quale la confisca per equivalente, che non sia stata oggetto di impugnazione nel grado di appello.
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