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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19444/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva respinto l'istanza di rescissione del giudicato relativa alla sentenza del Tribunale di Milano del 1/10/2018 (divenuta irrevocabile il 22/11/2019) per reati in materia di stupefacenti. Il ricorrente sosteneva di non avere mai avuto contezza del processo e della condanna: dopo essere evaso dagli arresti domiciliari avrebbe trovato le notifiche presso il difensore d'ufficio con il quale non avrebbe mai instaurato rapporti, per cui si sarebbe verificata l'ignoranza incolpevole richiesta dall'art. 629-bis c.p.p.; richiamava inoltre i principi delle Sezioni Unite (sent. n. 23948/2020). Nel secondo motivo deduceva che la consegna dall'autorità spagnola era stata disposta con condizioni (a norma del mandato di arresto europeo) che avrebbero imposto un nuovo processo garantito, e censurava la mancata considerazione di tale condizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la Corte d'appello aveva correttamente escluso l'incolpevole ignoranza del processo, motivando che il ricorrente aveva eletto domicilio presso la propria abitazione in fase investigativa, che poi aveva cessato di frequentare evadendo dagli arresti domiciliari senza indicare un altro domicilio, e che risultano notifiche effettuate presso il domicilio e poi presso il difensore solo perché l'imputato non era reperibile. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che attribuisce alla elezione di domicilio e alla nomina di difensore elementi fondanti la presunzione di conoscenza del procedimento e l'onere dell'imputato di mantenere contatti informativi con il difensore. Quanto alla questione delle condizioni imposte dall'autorità spagnola con il mandato di arresto europeo, la Corte ha ritenuto la questione non pertinente al giudizio di rescissione, poiché le prescrizioni sul trasferimento non vincolano il giudice italiano chiamato a decidere sulla rescissione del giudicato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Si è richiamata la possibilità di ricorrere alle notificazioni per altre modalità quando l'imputato non è reperibile nel domicilio eletto; la Corte ha ritenuto legittime le notifiche esperite nei modi consentiti dalla norma atteso che l'imputato si era volontariamente sottratto

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Gli 'indicatori' richiamati dalla norma (tra cui l'elezione di domicilio) servono a rilevare la conoscenza del procedimento e non costituiscono presunzioni assolute; tuttavia nel caso concreto tali indicatori hanno concorso, con altri elementi fattuali, a escludere l'ignoranza incolpevole

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    La norma disciplina l'istituto della rescissione del giudicato per incolpevole ignoranza del processo; la Corte ha ritenuto che i presupposti non ricorressero in presenza di elezione di domicilio, successiva sottrazione e mancata revoca del domicilio stesso

  • mandato di arresto europeo (m.a.e.) / fonti sovranazionali

    La Corte ha osservato che le condizioni poste dall'autorità estera nella consegna non possono vincolare il giudice italiano nell'ambito del procedimento di rescissione del giudicato, perciò le prescrizioni del m.a.e. non erano pertinenti alla decisione sulla rescissione

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio e la nomina di un difensore, specialmente se effettuate in fasi procedimentali rilevanti (fermo, arresto, misura cautelare), producono una presunzione grave di conoscenza del procedimento e impongono all'imputato l'onere di mantenere contatti informativi col proprio difensore
  • La rescissione del giudicato per incolpevole ignoranza richiede prova chiara dell'assenza di conoscenza; indicatori come domicilio eletto o notifiche regolarmente esperite possono far venir meno la tutela prevista dall'art. 629-bis
  • La sottrazione volontaria alla esecuzione di misure cautelari o l'allontanamento dal domicilio eletto senza revoca aggravano la posizione del ricorrente e ostano al riconoscimento dell'ignoranza incolpevole
  • Questioni relative alle condizioni poste da autorità estere nella consegna (mandato di arresto europeo) devono essere trattate nei relativi ambiti procedurali e non possono essere invocate, in via diretta, per incidere sulla decisione di un giudice italiano in materia di rescissione del giudicato
  • In situazioni analoghe il difensore deve essere tempestivamente messo in condizione di rappresentare l'imputato; l'imputato che cambia domicilio o si trasferisce all'estero ha l'onere di comunicare un recapito o verificare lo stato delle notifiche tramite il difensore

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