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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35832/2025 del 03/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per minaccia grave continuata nei confronti di Francesca Vergori con quattro motivi: 1) censura sulla sussistenza del reato e sulla valutazione delle concrete condotte poste in essere dall'imputato, sull'idoneità intimidatoria delle minacce, sulla distanza tra autore e offesa, sulla permanenza della Vergori nella casa coniugale e sull'incapacità della stessa di collocare temporalmente gli eventi; 2) contestazione dell'attendibilità della persona offesa, alla luce di una presunta ritrattazione, vaghezza spazio-temporale e risentimento personale; 3) analoga censura sulla valutazione complessiva del compendio probatorio e della attendibilità delle dichiarazioni del fratello della persona offesa; 4) censura sulle statuizioni risarcitorie per mancata allegazione del danno subito dalla parte civile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i primi tre motivi indeducibili perché si limitavano a contestare la valutazione del merito e l'apprezzamento della prova operato dalla Corte territoriale senza dimostrare una carenza motivazionale o una motivazione meramente apparente; ha ritenuto invece infondato il quarto motivo, spiegando che la parte civile aveva indicato adeguatamente la causa petendi con il richiamo al capo di imputazione e il petitum, e che la quantificazione del danno può essere rimessa alla sede civile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre la Corte ha escluso la liquidazione delle spese in favore della parte civile a causa della tardiva memoria depositata oltre il termine di 15 giorni previsto dall'art. 611 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 78 cod. proc. pen.

    L'indicazione delle ragioni che giustificano la domanda risarcitoria è funzionale all'individuazione della pretesa; tuttavia, quando il nesso tra reato e pretesa è immediatamente evidente dal capo di imputazione, è sufficiente il richiamo al capo stesso per la causa petendi.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Termine di quindici giorni per depositare memorie della parte civile ai fini del processo; il deposito oltre termine può comportare l'esclusione dalla liquidazione delle spese a favore della parte civile.

  • Principio giurisprudenziale sulla motivazione (Sez. U., n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua)

    La motivazione deve avere requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza; la motivazione apparente o meramente espositiva è insufficiente. La Corte può controllare che la motivazione del giudice di merito sia logicamente compiuta, non sostituendosi però al giudice di merito nella valutazione della prova.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per rimettere in discussione liberamente la valutazione della prova fatta dal giudice di merito: le censure che si limitano a prospettare una diversa valutazione dei fatti sono, di norma, indeducibili se non è dimostrata una carenza motivazionale o un vizio logico-giuridico.
  • Per configurare una violazione di legge legittimante la cassazione è necessario mostrare che la motivazione è assente o meramente apparente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
  • La ritrattazione di una querela o imprecisioni di memoria non determinano automaticamente l'inattendibilità del racconto della persona offesa; il giudice deve valutare la coerenza complessiva, le circostanze e la logica delle dichiarazioni.
  • Nelle domande civili connesse al processo penale, quando il nesso eziologico tra reato e pretesa risarcitoria è immediatamente desumibile dal capo di imputazione, è sufficiente che la parte civile richiami il capo di imputazione per soddisfare il requisito della causa petendi; la quantificazione del danno può essere rimessa a successiva determinazione in sede civile.
  • Il mancato rispetto dei termini procedurali per il deposito delle memorie processuali da parte della parte civile può precludere la liquidazione delle spese a suo favore.
  • Nelle impugnazioni contro valutazioni di attendibilità, è necessario indicare specifici profili di illogicità o incompletezza della motivazione per riuscire nell'azione di cassazione; la mera espressione di dissenso rispetto alla valutazione del merito è insufficiente.

Testo integrale

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