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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36520/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 6 febbraio 2026 della Corte d’appello di Bari, che aveva confermato la condanna per evasione. Ha dedotto violazione di legge penale e vizi della motivazione in punto di colpevolezza e di commisurazione della pena. La Corte non ha esaminato tali censure nel merito: il ricorso era stato redatto, sottoscritto e presentato personalmente dall’interessato, senza la sottoscrizione di un difensore abilitato alla Corte di cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi degli artt. 610, comma 5-bis, e 613, comma 1, c.p.p., poiché il ricorso per cassazione deve essere proposto da un difensore iscritto nello speciale albo e non personalmente dalla parte. Ha richiamato il principio secondo cui tale disciplina si applica ai ricorsi contro qualsiasi tipo di provvedimento. Per effetto dell’inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando l’assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità. Il testo disponibile si interrompe dopo la formula «Dichiara inammissibi» e non riporta integralmente il dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, in quanto redatto, sottoscritto e presentato personalmente dalla parte interessata e non sottoscritto da difensore abilitato.

    La disposizione consente la trattazione del ricorso con il procedimento previsto per l’inammissibilità quando ricorre la causa di inammissibilità individuata dalla Corte.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    A norma dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 63, in vigore dal 3 agosto successivo, l'atto di ricorso per cassazione non può più essere proposto personalmente dalla parte, bensì soltanto da difensori iscritti nello speciale albo della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.

    Il ricorso per cassazione deve essere proposto da un difensore iscritto nell’apposito albo; la presentazione personale da parte dell’interessato comporta l’inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.

    Dichiarato inammissibile il ricorso, il proponente è condannato alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti privo di colpa nella causa d’inammissibilità.

  • art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 63

    A norma dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 63, in vigore dal 3 agosto successivo, l'atto di ricorso per cassazione non può più essere proposto personalmente dalla parte, bensì soltanto da difensori iscritti nello speciale albo della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.

    La modifica ha introdotto l’obbligo di proposizione del ricorso per cassazione tramite un difensore iscritto nell’albo speciale, con inammissibilità in caso di ricorso personale.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall’imputato è inammissibile: l’atto deve essere redatto e sottoscritto da un difensore iscritto nello speciale albo della Corte di cassazione. La regola si applica ai ricorsi contro qualsiasi tipo di provvedimento.
  • Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del proponente alle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che sia esclusa la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia

Testo integrale

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