Ordinanza n. 636/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento 1) della prova preselettiva del concorso pubblico per esami per la copertura di due posti a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo, cat. C, pos. econ. C1, indetto con determinazione dirigenziale n. 275 del 9 maggio 2023; 2) della graduatoria degli ammessi alla prima prova scritta, di cui alla nota prot. n. 17441 del 20 dicembre 2023, pubblicata in pari data; 3) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, con particolare riferimento alla determinazione dirigenziale n. 586 del 14 novembre 2023, pubblicata in pari data, e del relativo allegato, nella parte in cui introduce la facoltà per l’amministrazione di istituire una prova preselettiva in presenza di più di cinquanta candidati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Prova preselettiva, graduatoria degli ammessi alla prima prova scritta e determinazione che introduce la facoltà di istituire la preselezione per il concorso comunale per due posti di istruttore amministrativo
Esito
La controversia
Sette candidati hanno impugnato la prova preselettiva di un concorso pubblico per esami per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, la graduatoria degli ammessi alla prima prova scritta e gli atti presupposti, contestando in particolare la determinazione dirigenziale che prevedeva la facoltà dell’amministrazione di istituire una prova preselettiva in presenza di più di cinquanta candidati. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i singoli vizi di legittimità dedotti, ma il TAR rileva che le censure proposte sono idonee, ove accolte, a determinare l’annullamento dell’intera prova preselettiva.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Rilevata la possibile efficacia erga omnes dell’eventuale annullamento della prova preselettiva, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati ammessi alle successive prove concorsuali risultanti dalla graduatoria. Ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione dell’ordinanza e del ricorso sul portale inPA e sul sito web del Comune di Fiuggi, nelle pagine dedicate al concorso, imponendo al Comune di mantenere le pubblicazioni fino alla conclusione del giudizio. Ha fissato il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per eseguire l’integrazione e un ulteriore termine di quindici giorni dalla pubblicazione per depositare la prova dell’adempimento. La discussione del merito è stata rinviata all’udienza pubblica del 21 ottobre 2026.
Norme richiamate
Richiamato quale fondamento processuale dell’integrazione del contraddittorio mediante notificazione ai controinteressati.
Richiamato quale base normativa per disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati ammessi alle successive prove concorsuali.
Massime di principio
- Quando le censure proposte in un giudizio relativo a una procedura concorsuale sono potenzialmente idonee a determinare l’annullamento dell’intera prova selettiva, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i candidati che, in ragione dell’esito della prova, siano ammessi alle fasi successive e risultino identificabili dalla graduatoria.
- In presenza di un numero elevato di controinteressati, l’integrazione del contraddittorio può essere autorizzata mediante notificazione per pubblici proclami attraverso la pubblicazione dell’ordinanza e del ricorso sui portali istituzionali pertinenti e sul sito dell’amministrazione, con obbligo di mantenimento della pubblicazione sino alla conclusione del giudizio.
- L’ordinanza che dispone l’integrazione del contraddittorio deve fissare termini perentori sia per l’esecuzione della pubblicazione sia per il deposito della prova dell’avvenuto adempimento.
Come è indicizzato
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