Cassazione Penale, Sentenza n. 25024/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un detenuto che aveva chiesto un permesso di necessità ex art. 30 ord. pen. per andare a visitare la madre, affetta da patologia cronica in condizioni stazionarie. Il Magistrato di sorveglianza aveva negato il permesso ritenendo insussistente un imminente pericolo di vita; il Tribunale di sorveglianza, in sede di reclamo, aveva invece accolto l'istanza, valorizzando le condizioni della madre come evento familiare di particolare gravità e ritenendo concedibile il permesso in via eccezionale. La Procura Generale ha ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 71-ter e 30 ord. pen. e vizio di motivazione: ha sostenuto che una malattia cronica non integra, di per sé, un evento familiare di particolare gravità; che mancavano i presupposti del permesso perché non vi era un concreto e imminente pericolo di vita né un aggravamento della patologia; e che la concessione avrebbe esposto al rischio di ripristino dei contatti del detenuto con l'ambiente criminale di riferimento, rischio che la sola scorta non sarebbe stata in grado di neutralizzare completamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della Procura Generale. Ha ritenuto corretto l'orientamento del Tribunale di sorveglianza secondo cui l'evento familiare di particolare gravità, rilevante ai fini dell'art. 30, comma 2, ord. pen., può consistere anche nella progressiva strutturazione nel tempo di una condizione patologica cronica del congiunto del detenuto, purché ciò incida in modo eccezionale sulle relazioni affettive e renda impossibile mantenere i contatti con modalità ordinarie. La Corte ha quindi escluso che la malattia cronica sia incompatibile in astratto con il permesso, precisando che l'eccezionalità riguarda la necessità del contatto personale e non la novità del fatto patologico. Ha inoltre ritenuto estranea al thema decidendum la deduzione del P.G. sul rischio di comunicazioni con l'ambiente criminale, osservando che tale profilo attiene alla pericolosità del detenuto, non decisiva ai fini del permesso, e che comunque poteva essere gestito con prescrizioni.
Norme richiamate
evento familiare di particolare gravità
Il permesso di necessità può essere concesso in via eccezionale anche quando l'evento familiare consista nella progressiva strutturazione di una patologia cronica del congiunto, se tale situazione assume eccezionale rilievo nella vita del detenuto e non sono praticabili contatti ordinari.
eventi familiari di particolare gravità
La nozione va letta in chiave sostanziale e teleologica, in coerenza con la ratio umanitaria dell'istituto e con il principio di umanità della pena; l'eccezionalità non coincide necessariamente con un fatto puntuale, occasionale e non ripetibile.
È richiamato come parametro della censura della Procura Generale, in relazione alla disciplina dei permessi di necessità, ma il testo non ne esplicita una autonoma interpretazione oltre il coordinamento con l'art. 30 ord. pen.
Massime di principio
- Ai fini del permesso di necessità ex art. 30, comma 2, ord. pen., l'evento familiare di particolare gravità non deve essere necessariamente un fatto improvviso o puntuale: può consistere anche in una patologia cronica progressivamente consolidata del congiunto, se la situazione incide in modo eccezionale sulla sfera affettiva del detenuto.
- L'eccezionalità del permesso va riferita alla necessità, non ordinaria e non surrogabile, del contatto personale rispetto alle ordinarie modalità di mantenimento dei rapporti familiari, non alla novità del fatto patologico.
- La valutazione del permesso di necessità richiede un apprezzamento concreto e individualizzato della vicenda familiare, tenendo conto dell'intensità del legame, della possibilità di contatti alternativi e della durata della preclusione ai contatti ordinari.
- Il rischio di contatti del detenuto con ambienti criminali durante il permesso non è, di per sé, profilo decisivo ai fini della concedibilità del permesso di necessità, se può essere adeguatamente governato con prescrizioni e non incide sul nucleo della ratio dell'istituto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24910/2026 del 03/07/2026
- Sentenza penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24913/2026 del 03/07/2026
- Sentenza penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24914/2026 del 03/07/2026
- Sentenza penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25015/2026 del 03/07/2026
- Sentenza penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25019/2026 del 03/07/2026
- Sentenza penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25020/2026 del 03/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →