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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37507/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato in Cassazione il rigetto, da parte del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del riesame, della sua richiesta di riesame avverso la misura di custodia cautelare in carcere applicata dall'Ufficio GIP per il reato di traffico di sostanze stupefacenti. Il ricorso denunciava vizio motivazionale e sosteneva l'adeguatezza della misura domiciliare. Successivamente, con istanza del 26/06/2023, il difensore ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione per sopravvenuto venir meno dell'interesse, essendo il giudizio stato definito con effetti anche sotto il profilo cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett. d) c.p.p., in quanto il ricorrente ha rinunciato all'impugnazione nel corso del procedimento, determinando la cessazione dell'interesse alla decisione. È altresì statuìto che tale inammissibilità per sopravvenuta cessazione dell'interesse non comporta condanna alle spese processuali né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non configurandosi una ipotesi di soccombenza, neppure virtuale. Decisione resa il 5 luglio 2023.

Norme richiamate

  • art. 591 comma 1 lett. d) c.p.p.

    art.591 comma 1 lett.d) cod.proc.pen.

    La norma è stata interpretata come causa di inammissibilità del ricorso quando, nel corso del procedimento, sopravvenga la rinuncia dell'impugnazione o la cessazione dell'interesse alla decisione

  • Giurisprudenza richiamata

    sez.1, n.11302 del 19.9.2017 (Rezmuves); sez.4, n.45618 del 11/11/2021 (Pujia)

    Le pronunce sono richiamate per consolidare il principio secondo cui la cessazione dell'interesse alla decisione rende inammissibile il ricorso e, in tali casi, non si applicano né condanna alle spese né sanzione pecuniaria, non essendo configurabile una soccombenza virtuale

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione intervenuta durante il procedimento determina la cessazione dell'interesse e comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 591 c.1 lett. d).
  • La dichiarazione di rinuncia deve risultare formalmente prodotta (es. sottoscritta dal difensore con procura), poiché la sua efficacia è condizione per l'inammissibilità per sopravvenuta mancanza di interesse.
  • La cessazione dell'interesse non equivale a soccombenza: quando il ricorso è dichiarato inammissibile per perdita dell'interesse, non si applicano ordinariamente le spese processuali né la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
  • In casi simili è prudente documentare le ragioni della rinuncia (es. definitività del giudizio con effetti cautelari) per evitare contestazioni sulla genuinità della perdita d'interesse.
  • Dal punto di vista strategico, valutare la rinuncia all'impugnazione quando sopravvengono fatti processuali che rendono inutile o pregiudizievole proseguire il gravame; tuttavia considerare sempre le conseguenze sostanziali e procedurali (effetti sul regime cautelare, su ulteriori impugnazioni o su termini per altri rimedi).

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