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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34147/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (utenti)

La controversia

La controversia originava da avvisi di pagamento emessi dal Comune nei confronti di vari utenti del servizio idrico, o dei loro eredi e successori, per il canone di depurazione relativo all'anno 2012. Il Giudice di Pace aveva dichiarato illegittime le pretese creditorie e annullato gli avvisi, condannando il Comune alle spese. Il Tribunale, rigettando l'appello del Comune, aveva però compensato le spese del grado di appello richiamando la 'ritenuta particolarità delle questioni affrontate'. I ricorrenti hanno impugnato solo questo capo, deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. perché, in presenza di soccombenza totale dell'appellante, la compensazione sarebbe possibile soltanto nei casi tassativi previsti dall'art. 92 c.p.c. (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni), e la formula usata dal giudice di merito non rientrerebbe in tali ipotesi né sarebbe motivazione idonea.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto illegittima la compensazione delle spese disposta dal Tribunale, perché fondata su una motivazione generica ('particolarità delle questioni affrontate') non riconducibile alle ipotesi legali che consentono la deroga al principio di soccombenza. Ha quindi cassato la sentenza limitatamente al capo sulle spese e ha rinviato al Tribunale di Sciacca, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Conferma il principio generale di soccombenza nella liquidazione delle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è ammessa solo nei casi tassativi previsti dalla norma, con motivazione che dia conto di specifiche ragioni non generiche; non è consentita una compensazione fondata su formule astratte come la mera particolarità della controversia.

  • art. 360 c.p.c.

    È stato invocato il vizio di violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla regolazione delle spese.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 112 c.p.c.

    Citato dal giudice di merito nella motivazione del rigetto dell'appello, ma non decisivo nel presente giudizio di legittimità.

  • art. 2697 c.c.

    Citato dal giudice di merito in relazione all'onere della prova della pretesa tributaria/tariffaria, ma non oggetto diretto della censura in cassazione.

  • L. 10 novembre 2014, n. 162

    Ha modificato l'art. 92 c.p.c. restringendo le ipotesi di compensazione delle spese.

  • Corte cost. n. 77/2018

    Ha esteso l'ambito dell'art. 92 c.p.c. consentendo la compensazione anche in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

Massime di principio

  • Dopo la riforma dell'art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese di lite costituisce deroga eccezionale al principio di soccombenza e non può essere disposta in via discrezionale sulla base di formule generiche o valutazioni di mera particolarità della controversia.
  • La motivazione sulla compensazione deve indicare in modo specifico le ragioni che la giustificano e deve ricondursi a una delle ipotesi legalmente previste; una motivazione astratta o stereotipata integra violazione di legge e, quando priva di reale contenuto giustificativo, anche motivazione apparente.
  • La declaratoria di incostituzionalità dell'art. 92 c.p.c. non elimina il requisito della specificità della motivazione, ma amplia soltanto il catalogo delle ragioni idonee a giustificare la compensazione, che restano comunque da esplicitare nel provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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