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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29903/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che esso riproponesse censure già adeguatamente respinte dalla Corte d'appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che il mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena detentiva fosse stato fondato soltanto sull'esistenza di precedenti condanne. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze erano in realtà già state esaminate e disattese in appello, dove il diniego era stato motivato non solo sui precedenti, ma anche sull'abituale propensione dell'imputato a violare la legge e sul fatto che precedenti benefici sanzionatori, come sospensione condizionale e indulti, non avevano prodotto effetti rieducativi.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il diniego della sostituzione della pena detentiva rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e può essere sorretto da una motivazione che valorizzi i precedenti penali, l'abitualità della violazione della legge e l'inefficacia di precedenti benefici concessi.
  • In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si limitino a riproporre questioni già specificamente affrontate e respinte dal giudice di appello, senza evidenziare effettivi vizi di legge o di motivazione.
  • La valutazione negativa sulla concessione di misure premiali o sostitutive può fondarsi sul mancato esito rieducativo di precedenti opportunità favorevoli già riconosciute all'imputato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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