Cassazione Penale, Sentenza n. 8119/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto che ha confermato l'applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza a Marco Ciaccia per due anni con obbligo di soggiorno e la confisca di prevenzione di somme e beni. Le censure di Marco riguardano: (1) la mancata verifica dell'attualità della pericolosità qualificata e la sua ancoratura a fatti di procedimenti penali anteriori e a presunte appartenenze a clan (artt. 1 e 4 d.lgs. 159/2011); (2) l'assenza del requisito di attualità della pericolosità, essendo gli elementi di pericolo aggiornati fino al 2014 e altri rinvenimenti del 2020 non sintomatici di attività in corso; (3) vizi nella motivazione e nel presupposto della confisca ex art. 24 d.lgs. 159/2011 circa la provenienza lecita di somme e beni (conto cointestato Unicredit, motoveicolo, orologio Rolex, collana e orecchini presumibilmente dei genitori, libretto di risparmio). Giulio, quale terzo interessato, contesta la confisca del conto cointestato e la riconducibilità dei beni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi di Marco per genericità e manifesta infondatezza, ritenendo congrua la valutazione dei giudici di merito circa la qualificazione del ricorrente come soggetto di pericolosità qualificata e l'attualità della pericolosità sulla base di condanne pregresse, rapporti con esponenti del crimine organizzato, e il ritrovamento, in una perquisizione recente, di denaro, appunti con nomi e somme e indicazioni di persone/luoghi. Sul profilo patrimoniale la Corte ha confermato la confisca del conto per la parte già ritenuta ingiustificata (26.698,47 euro) e del motoveicolo, dell'orologio e dei monili, ritenendo insufficiente la prova difensiva della liceità (dichiarazioni dei parenti e versamenti con assegni senza causale comprovata) e valorizzando la sproporzione reddituale e la disponibilità attuale dei beni occultati. Ha però ritenuto apparente la motivazione riguardo al libretto di risparmio e ha annullato il decreto limitatamente alla confisca di quel libretto, rinviando alla Corte di appello di Roma per nuovo giudizio su quel punto. Il ricorso di Marco è rigettato nel resto; il ricorso di Giulio è dichiarato inammissibile. Marco è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende per i profili di colpa connessi all'inammissibilità del ricorso di Giulio.
Norme richiamate
d.lgs. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
Usato come quadro normativo per la sorveglianza speciale e la confisca di prevenzione; art. 4 lett. b) ha giustificato la qualificazione di "pericolosità qualificata" e art. 24 è stato invocato per la confisca patrimoniale. La Corte ha ritenuto che la valutazione dei giudici di merito sulla disponibilità dei beni e sulla sproporzione reddituale fosse adeguatamente motivata e sufficiente a fondare la confisca, salvo il libretto di risparmio per cui la motivazione è risultata apparente.
d.P.R. 309 del 1990, art. 74, comma 2
Riferimento al reato di detenzione/traffico di stupefacenti (art. 74) come comportamento rilevante ai fini della pericolosità lucrogenetica; la Corte ha considerato le condanne per reati in materia di stupefacenti come elemento probatorio utile a ritenere l'attualità e la continuità dell'attività illecita.
Giurisprudenza (Sez. U., n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246)
Richiamata per il principio che in materia di misure di prevenzione il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge, compresa l'assenza o l'apparenza della motivazione; la Corte ha applicato tale criterio ritenendo presente una motivazione coerente per la maggior parte degli accertamenti impugnati.
Massime di principio
- Per l'applicazione di misure di prevenzione personali (es. sorveglianza speciale) è necessario dimostrare non solo elementi di pericolosità passata ma anche l'attualità della pericolosità; elementi probatori recenti (perquisizioni, denaro, appunti con nomi e somme) possono suffragare l'attualità.
- In materia di confisca di prevenzione, la sproporzione tra valore dei beni e redditi leciti del proposto costituisce un indizio rilevante e può integrare prova indiretta della riconducibilità dei beni a proventi illeciti; la disponibilità attuale e il contesto del rinvenimento (es. occultamento con altro denaro/valori) rafforzano la deduzione.
- La semplice dichiarazione di terzi (es. parenti) sull'appartenenza di beni non è di per sé sufficiente a provare la lecita provenienza; è necessaria prova documentale o indicazioni concrete sulla causale dei versamenti e sulla provenienza delle somme.
- Per i conti cointestati, il terzo interessato può impugnare la confisca solo se dimostra un interesse attuale e specifico; la Corte richiede prova della causale e della liceità delle entrate (non bastano versamenti tramite assegni senza motivazione comprovata).
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione dei giudici di merito; motivi generici o che non affrontano i rilievi probatori chiave sono dichiarati inammissibili o rigettati.
- Se la motivazione su un punto appare insufficiente o apparente, la Corte può annullare limitatamente quel punto e rinviare al giudice di merito per nuovo esame, senza annullare l'intero provvedimento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8044/2024 del 23/02/2024
- Sentenza penale · 23 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8045/2024 del 23/02/2024
- Sentenza penale · 23 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8047/2024 del 23/02/2024
- Sentenza penale · 23 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8050/2024 del 23/02/2024
- Sentenza penale · 23 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8051/2024 del 23/02/2024
- Sentenza penale · 23 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8052/2024 del 23/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →