Ordinanza n. 1575/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) dell’Avviso di pubblicazione dell’elenco dei vincitori inerente la Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 350 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario, per attività di adempimento collaborativo e fiscalità internazionale (atto prot. n. 187311 del 18 aprile 2025), pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nelle parti di interesse, nonché della graduatoria degli idonei non vincitori, sebbene non resa pubblica e non conosciuta, nella parte di interesse; 2) dell’Elenco dei vincitori pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle entrate e della graduatoria di merito (invece, non pubblica), nelle parti di interesse; 3) dell’Avviso e del relativo elenco contenente gli esiti anonimi della prova scritta, per come pubblicato il 10/10/2025, nelle parti di interesse; 4) dell’esito della prova scritta recante il punteggio ingiustamente attribuito al ricorrente, nelle parti di interesse, per come reso disponibile sulla propria area personale; 5) della prova scritta sottoposta all’odierno ricorrente, nella parte di interesse; 6) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) le indicazioni sulla prova scritta; b) i verbali e ogni altro dell’istruttoria sottesa alla formulazione del quiz in narrativa, sebbene non conosciuti; c) la busta contenente i quesiti somministrati al ricorrente, ove necessario; d) il bando di concorso, ove opportuno e nelle parti di interesse; per l’accertamento del diritto del ricorrente al riesame del punteggio della prova scritta per quanto esposto in narrativa, con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna secondo quanto di spettanza, a riesaminare la posizione di parte ricorrente in relazione alla prova scritta, con l’adozione di ogni provvedimento consequenziale, tra cui una migliore collocazione nella relativa graduatoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti e graduatorie della selezione pubblica per 350 funzionari giuridico-tributari, nonché il punteggio attribuito alla prova scritta del ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni organizzatrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti di pubblicazione dell'elenco dei vincitori, la graduatoria degli idonei non vincitori e la graduatoria di merito, gli esiti anonimi della prova scritta, il punteggio individuale assegnato, la propria prova scritta e gli ulteriori atti presupposti, inclusi il bando, le indicazioni sulla prova, i verbali istruttori e la busta contenente i quesiti. Ha chiesto l'annullamento degli atti, il riesame del punteggio della prova scritta e la conseguente ricollocazione in graduatoria. Il testo dell'ordinanza non espone nel dettaglio le specifiche doglianze di legittimità, riservandone la valutazione alla fase di merito.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile. Nel bilanciamento degli interessi ha ritenuto prevalente, allo stato, l'interesse dell'amministrazione al mantenimento degli effetti della graduatoria; inoltre, l'eventuale accoglimento del ricorso nel merito sarebbe stato comunque idoneo a soddisfare l'interesse del ricorrente. Il Collegio ha precisato che ogni valutazione sui profili processuali e sulle doglianze sostanziali resta impregiudicata e dovrà essere svolta nella sede di merito. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, vincitori e idonei, potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento del ricorso. Considerato l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di reperirne gli indirizzi, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, con le indicazioni e gli adempimenti descritti in motivazione. La notificazione deve essere eseguita entro venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza e la relativa prova deve essere depositata entro i successivi dieci giorni, a pena di improcedibilità. La fissazione dell'udienza pubblica di merito è stata riservata a un'apposita istanza del ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per insussistenza del pregiudizio grave e irreparabile.
integrazione del contraddittorio
Impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente collocati in graduatoria che potrebbero essere pregiudicati dall'accoglimento del ricorso.
notificazione a tutti i soggetti controinteressati, nelle forme dei per pubblici proclami
Consente, in presenza di un elevato numero di controinteressati e di difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi, la notificazione per pubblici proclami.
notificazione del gravame per pubblici proclami
Richiamato quale fondamento, insieme all'art. 41, comma 4, c.p.a., della modalità di notificazione autorizzata.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
a pena di improcedibilità del gravame
Il mancato perfezionamento della notificazione per pubblici proclami o il mancato deposito della relativa prova nei termini comporta l'improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato richiede la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile; quando tale requisito manca, la domanda cautelare deve essere respinta senza anticipare la valutazione dei profili di rito e di merito.
- Nel bilanciamento cautelare relativo a una graduatoria concorsuale, può prevalere l'interesse dell'amministrazione e dei soggetti collocati in graduatoria al mantenimento provvisorio degli effetti della graduatoria, quando l'eventuale accoglimento del ricorso nel merito sarebbe comunque satisfattivo per il candidato.
- Il ricorso contro una graduatoria concorsuale deve essere portato a conoscenza di tutti i vincitori e degli idonei utilmente collocati che potrebbero subire un pregiudizio dall'eventuale accoglimento; in presenza di un numero elevato di controinteressati e di difficoltà nel reperirne gli indirizzi, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami.
- Quando è autorizzata la notificazione per pubblici proclami, il giudice può prescrivere la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione degli estremi del giudizio, dell'indicazione dei controinteressati, del ricorso integrale e del provvedimento che autorizza la notifica, nonché ulteriori misure di accessibilità e conservazione della documentazione.
- L'inosservanza del termine perentorio stabilito per la notificazione per pubblici proclami o del successivo termine per il deposito della prova dell'avvenuta notificazione determina l'improcedibilità del ricorso.
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