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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02309/2026 del 21/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la declaratoria di inammissibilità dell'appello contro la sentenza del Tribunale di Catania che lo aveva condannato per il reato previsto dall'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110. Con cinque motivi deduce: 1) violazione e erronea applicazione dell'art. 581 c.p.p. per presunta genericità della decisione sull'inammissibilità e vizio di motivazione; 2) violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. e dell'art. 4 L.110/75 per impedito esame della questione sulla configurabilità del reato e sul "giustificato motivo" per il porto di oggetti atti ad offendere; 3) violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; 4) violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p. per pregiudizio del diritto di difesa; 5) violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. per prescrizione del reato (fatto del 10/08/2017).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che l'atto di appello fosse generico e aspecifico, privo di adeguata esplicitazione in fatto e in diritto delle censure (pertinenza con art. 581 e art. 591 c.p.p.). Ha osservato che la Cassazione ha una cognizione limitata ai motivi proposti (art. 609 c.p.p.) e che non è ammissibile dedurre in cassazione la prescrizione quando l'appello è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p. e tale questione non è stata censurata. Per l'inammissibilità del ricorso il giudice ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e in base alla giurisprudenza richiamata, ad una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende per l'irregolarità/irritualità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4

    norma sostanziale che incrimina il porto di oggetti atti ad offendere; nel ricorso è stata censurata la configurabilità del reato per mancanza di elementi sull'assenza di giustificato motivo

  • art. 581 cod. proc. pen.

    disciplina il contenuto minimo dell'atto di appello; la Corte d'appello ha ritenuto i motivi proposti generici e non conformi ai requisiti dell'articolo

  • art. 591 cod. proc. pen.

    elenca le ragioni per la declaratoria di inammissibilità dell'appello; la Corte d'appello doveva confrontarsi specificamente con l'atto di impugnazione e motivare la scelta

  • art. 606 cod. proc. pen., lett. b), c), e)

    disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme, vizio di motivazione, nullità); il ricorrente ha invocato tali lettere ma le deduzioni sono state ritenute generiche e non confutative

  • art. 609, comma 1, cod. proc. pen.

    definisce i limiti della cognizione della Corte di Cassazione rispetto ai motivi proposti; la sentenza richiama questo principio per giustificare il rifiuto dell'esame di merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    prevede la condanna alle spese per il ricorrente in caso di ricorso inammissibile; applicata unitamente alla misura per la cassa delle ammende

  • Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000

    richiamata come principio sul profilo di colpa per l'irritualità dell'impugnazione, giustificando l'obbligo di versamento alla cassa delle ammende

  • Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014 (giurisprudenza)

    giurisprudenza richiamata circa la portata della cognizione della Cassazione e il richiamo all'art. 609 c.p.p.

  • Sez. 6, Sentenza n. 45763 del 13/09/2018 (giurisprudenza)

    precisa che non è ammissibile dedurre in Cassazione la prescrizione quando l'appello è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591 e tale questione non è stata oggetto di censura

Massime di principio

  • L'atto di appello deve esporre in modo puntuale e specifico le ragioni di fatto e di diritto: formule generiche come "carenza probatoria" o "eccessività della pena" senza specificazione sono causa di inammissibilità
  • La Corte d'appello, quando dichiara l'inammissibilità, deve motivare puntualmente e confrontarsi con le censure dell'atto di impugnazione richiamando le ragioni previste dall'art. 591 c.p.p.
  • La Cassazione ha una cognizione limitata ai motivi effettivamente proposti e ai profili di diritto indicati (art. 609 c.p.p.); non procede a riesame libero dei fatti se i motivi sono generici
  • La questione della prescrizione non può essere efficacemente sollevata in Cassazione se l'appello è stato dichiarato inammissibile per vizi formali/non specificità ai sensi dell'art. 591 e tale punto non è stato censurato
  • Un'impugnazione generica o irrituale espone il ricorrente al rischio di condanna alle spese e a un'ulteriore somma a favore della cassa delle ammende per colpa nell'impugnazione

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