Cassazione Penale, Sentenza n. 18795/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente era stata condannata, a seguito di giudizio abbreviato, per tentativo di furto aggravato (art. 625, comma 1, n. 7 c.p.) dopo essere stata bloccata dalla cassiera di un supermercato mentre tentava di allontanarsi senza pagare bottiglie di liquore e merendine. In Cassazione la difesa ha dedotto: (i) erronea applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 625 c.p. perché l'imputata si trovava sotto costante osservazione tramite sistema di videosorveglianza; (ii) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto); (iii) mancata concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.; (iv) motivi aggiunti chiedevano di rilevare la mancata condizione di procedibilità alla luce del d.lgs. n. 150/2022 che ha reso il reato aggravato procedibile a querela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso: ha escluso l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p., annullando la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente a tale circostanza; ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio e per la verifica della sussistenza della condizione di procedibilità (querela) alla luce del d.lgs. n. 150/2022 e della norma transitoria (art. 85). I motivi relativi all'art. 131-bis sono stati ritenuti inammissibili (reiterazione di doglianze già respinte), e il motivo sulla sospensione condizionale è stato giudicato manifestamente infondato poiché la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato il diniego alla luce dei precedenti e della personalità dell'imputata.
Norme richiamate
L'aggravante per avere commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede è esclusa quando sussiste sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci a impedire la sottrazione; la sola videosorveglianza, se non esercitata con monitoraggio continuativo e intervento efficace, non basta a integrare l'aggravante.
La richiesta di applicazione della particolare tenuità deve essere specificamente motivata; nel caso la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo per mera reiterazione di doglianze già esaminate e per la rilevanza del valore dei beni e delle modalità della condotta.
In tema di sospensione condizionale della pena il giudice di merito può indicare solo gli elementi ritenuti prevalenti ostativi al beneficio; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del diniego basata sui precedenti e sulle modalità della condotta.
d.lgs. n. 150/2022, art. 2, comma 1, lett. i) e art. 85
Il decreto ha reso procedibile a querela il furto aggravato su cose esposte alla pubblica fede; la norma transitoria (art. 85) prevede che per i reati commessi prima dell'entrata in vigore il termine per la querela decorra dalla stessa data se la persona offesa aveva già notizia del fatto. Il giudice di rinvio deve verificare la sussistenza della querela, evitando la formazione del giudicato progressivo.
Massime di principio
- La presenza di un impianto di videosorveglianza non determina automaticamente l'aggravante dell'art. 625, comma 1, n. 7 c.p.: occorre valutare caso per caso se il controllo fosse continuo, costante e concretamente idoneo a impedire la sottrazione dei beni.
- Se un addetto controlla in tempo reale tramite telecamere e interviene per impedire la fuoriuscita della persona con la refurtiva, l'aggravante per esposizione alla pubblica fede è da escludere.
- Le modifiche legislative che mutano il regime di procedibilità impongono al giudice di verificare l'eventuale proposizione della querela secondo le disposizioni transitorie; l'assenza della querela può incidere sulla perseguibilità del reato.
- Le doglianze relative all'art. 131-bis richiedono argomentazioni specifiche sulla particolare tenuità (valore del bene, modalità, condotta e precedenti): la mera ripetizione di censure già esaminate è inammissibile.
- Nel negare la sospensione condizionale della pena il giudice di merito non è obbligato a esporre tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., ma può indicare quelli ritenuti prevalenti ostativi al beneficio.
Testo integrale
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