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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33040/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era privo di specificità e non censurava in modo adeguato la motivazione della sentenza di appello in tema di pena e attenuanti generiche. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Catania del 6 marzo 2025, ma il testo dell'ordinanza di legittimità indica che il motivo dedotto era del tutto generico. In particolare, la doglianza investiva il trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, senza però confrontarsi in modo specifico con la motivazione della Corte territoriale né spiegare per quali ragioni la sentenza impugnata sarebbe affetta da evidenti vizi motivazionali sul punto. La Suprema Corte ha quindi ritenuto il ricorso inammissibile per assoluta genericità del motivo.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nel caso concreto.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata; la mera reiterazione di censure generiche non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità.
  • Le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche devono indicare in modo puntuale gli errori logico-giuridici della sentenza impugnata, non essendo sufficiente una critica assertiva o apodittica.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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