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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35604/2023 del 24/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e aveva disposto la detenzione domiciliare senza autorizzazione a svolgere attività lavorativa. Il ricorrente, tramite difensore, deduceva: (i) violazione dell'art. 47 ord. pen. per mancata valutazione del percorso di recupero successivo al reato e del tempo trascorso dalle condanne; (ii) violazione dell'art. 47-ter ord. pen. per diniego generico dell'autorizzazione a lavorare, senza considerare l'utilità sociale del lavoro e il buon comportamento durante precedenti autorizzazioni; (iii) violazione del diritto al contraddittorio (art. 111 Cost.) per uso di elementi provenienti dal procedimento di prevenzione non tempestivamente confrontati.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato in parte fondato. Sul punto relativo all'affidamento in prova la Corte ha ritenuto infondata la censura: il Tribunale di Sorveglianza aveva motivato adeguatamente il rigetto richiamando precedenti penali gravi, la commissione di un reato successivo e l'esito negativo del precedente affidamento. Sul diniego dell'autorizzazione a svolgere attività lavorativa la Corte ha invece rilevato carenza motivazionale: il Tribunale non ha considerato il periodo in cui il ricorrente era già agli arresti domiciliari con autorizzazione a lavorare senza violazioni e non ha valutato l'utilità del lavoro ai fini del recupero sociale; inoltre il sequestro dell'azienda del figlio è risultato irrilevante poiché l'azienda è operativa e il ricorrente è alle dipendenze dell'amministratore giudiziario. Pertanto la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al divieto di svolgimento di attività lavorativa e ha rinviato per un nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Lecce. La doglianza sul contraddittorio è stata ritenuta manifestamente infondata.

Norme richiamate

  • art. 47 ordinamento penitenziario

    La norma impone di valutare il percorso post-reato e le condotte successive: la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato il rigetto dell'affidamento in prova richiamando precedenti gravi e l'esito negativo di un precedente affidamento, quindi la valutazione del percorso non è stata ritenuta omessa in relazione a quel provvedimento

  • art. 47-ter ordinamento penitenziario

    La norma disciplina l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa in detenzione domiciliare: la Corte ha richiesto motivazione concreta e specifica che consideri il comportamento durante eventuali precedenti autorizzazioni e l'utilità sociale del lavoro, e ha annullato il diniego per carenza motivazionale

  • art. 111 Costituzione

    Il diritto al giusto processo e al contraddittorio: la Corte ha ritenuto infondata la censura poiché dall'istruttoria emerge che la difesa ha potuto confrontarsi con gli elementi acquisiti

Massime di principio

  • Il giudice deve motivare specificamente la valutazione del percorso di recupero del condannato, tenendo conto del tempo trascorso dalle condanne e dalle condotte successive, ma può comunque rifiutare misure alternative se emergono precedenti penali gravi e un esito negativo di precedenti misure
  • Il diniego dell'autorizzazione a svolgere attività lavorativa in detenzione domiciliare richiede motivazione concreta: non è sufficiente richiamare genericamente la gravità del reato; il giudice deve considerare il comportamento del detenuto durante eventuali precedenti autorizzazioni e l'utilità sociale e di reinserimento del lavoro
  • Il sequestro preventivo dell'azienda presso la quale il detenuto lavora non è di per sé motivo ostativo all'autorizzazione al lavoro se l'attività è effettivamente esercitata e l'occupazione è mantenuta sotto la gestione di un amministratore giudiziario
  • L'uso di elementi provenienti da procedimenti di prevenzione è ammissibile solo se assicurato il rispetto del contraddittorio; la difesa deve poter prendere conoscenza e confrontarsi con gli elementi acquisiti
  • In caso di motivazione carente su punti decisivi, la decisione può essere annullata in parte e rinviata per un nuovo giudizio limitatamente agli aspetti non adeguatamente motivati

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