Cassazione Penale, Ordinanza n. 18944/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che aveva parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di Parma, rideterminando le pene in relazione a plurimi furti in abitazione e, per uno dei ricorrenti, alla partecipazione a un'associazione per delinquere ex art. 416 c.p. Il primo imputato deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla quantificazione dei singoli aumenti per la continuazione, sostenendo che gli aumenti per i reati satellite e per il reato associativo fossero illogici e sproporzionati; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, valorizzando giovane età e incensuratezza. Il secondo imputato deduceva vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo richiesto per l'associazione per delinquere, sostenendo che la Corte territoriale non avesse dimostrato adeguatamente la volontà associativa e la partecipazione consapevole al sodalizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo del primo ricorrente perché la Corte di appello aveva applicato aumenti distinti e minimi per ciascun furto e per il reato associativo, senza superare il limite della ragionevolezza né trasformare la continuazione in un cumulo materiale. Ha ritenuto ugualmente manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione congrua e che né la sola incensuratezza né la sola giovane età bastano a fondare il beneficio. Quanto al secondo ricorrente, la Corte ha reputato manifestamente infondato e reiterato il motivo sul dolo associativo, rilevando che la Corte di appello aveva correttamente desunto la partecipazione al sodalizio da comportamenti significativi e dalla consumazione dei delitti-scopo. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
per l'associazione per delinquere non è necessaria una esplicita manifestazione di volontà associativa; la prova della partecipazione e del dolo può desumersi da comportamenti significativi e stabili, nonché dalla commissione dei delitti-scopo.
gli aumenti per la continuazione devono essere motivati in modo tanto più analitico quanto più risultano elevati o sproporzionati; non devono tradursi surrettiziamente in un cumulo materiale di pene e devono rispettare un rapporto di proporzione con la pena base.
la determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice, che non è abusivo se la pena base e gli aumenti sono coerenti con gli elementi del fatto e del trattamento sanzionatorio complessivo.
l'incensuratezza, da sola, non è più sufficiente a giustificare le circostanze attenuanti generiche; la giovane età non le impone automaticamente, occorrendo verificare un concreto riflesso sulla personalità e sulla maturità dell'imputato.
la pena base del furto aggravato era stata fissata in relazione a tale fattispecie aggravata, risultando superiore alla media edittale.
richiamato quale base normativa del furto aggravato considerato reato più grave ai fini della continuazione.
Massime di principio
- In tema di reato continuato, la motivazione sugli aumenti di pena per i reati satellite non richiede formule matematiche, ma deve consentire di verificare che la pena complessiva rispetti i limiti dell'art. 81 c.p., non mascheri un cumulo materiale e mantenga una proporzione ragionevole tra pena base e aumenti.
- Quando la pena base è fissata al minimo o in prossimità del minimo edittale e gli aumenti per i reati satellite sono minimi o comunque contenuti, la motivazione può essere più sintetica; al contrario, aumenti molto consistenti impongono una giustificazione più puntuale.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sull'assenza di elementi positivi e non è imposto né dalla sola incensuratezza né dalla sola giovane età, se non risulti che quest'ultima abbia inciso sulla maturità e capacità di autodeterminazione dell'imputato.
- Per integrare il dolo di partecipazione all'associazione per delinquere non è necessaria una dichiarazione esplicita di adesione: la volontà associativa può essere provata tramite condotte significative, stabili e convergenti con la realizzazione dei reati-fine.
- Nei giudizi di legittimità, i motivi che non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, o che ripropongono questioni già adeguatamente disattese, sono suscettibili di essere dichiarati inammissibili o manifestamente infondati.
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