Cassazione Penale, Sentenza n. 39171/2025 del 04/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'indennizzo per ingiusta detenzione (custodia cautelare in carcere dal 3 al 20 luglio 2015 e arresti domiciliari dal 21 luglio 2015 al 23 gennaio 2016) relativa al reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso (artt. 110 e 416-bis c.p.). Era stato assolto con formula "perché il fatto non sussiste" dal Tribunale di Napoli Nord (13/12/2017) e la sentenza era stata confermata in appello (16/12/2020). La Corte d'appello di Napoli, in sede di riparazione, aveva però rigettato la richiesta di indennizzo ritenendo che il Cinquanta avesse comportamenti gravemente negligenti/inconsapevoli, avendo "inserito la propria attività professionale in un contesto gravemente inquinato dalla camorra" e avendo frequentazioni d'affari che avrebbero creato apparenza di contiguità al clan. Il ricorrente ha impugnato sostenendo che la corte della riparazione ha travisato e omesso il confronto con le acquisizioni del giudizio di merito, basandosi su fatti non provati o neutralizzati nelle sentenze di assoluzione e su riferimenti processuali inesistenti.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente, e ha annullato l'ordinanza impugnata rinviando il giudizio alla Corte d'appello di Napoli per un nuovo esame. La Corte ha censurato la motivazione della giudice della riparazione perché non si è confrontata con le sentenze di assoluzione e ha ravvisato un errore logico-argomentativo: il giudice della riparazione non può ignorare quanto affermato o escluso nel giudizio di cognizione e deve fondare la decisione su fatti concreti e precisi, valutando autonomamente ma coerentemente gli elementi non esclusi dall'assoluzione. La sentenza dispone altresì che il giudice del rinvio esamini in modo completo gli elementi probatori e regoli le spese del presente giudizio.
Norme richiamate
Sono le fattispecie penali a cui si riferivano le accuse per le quali il ricorrente era stato sottoposto a misure cautelari; la sentenza di cassazione richiama tali reati come contesto fattuale ma sottolinea che l'accertamento di responsabilità penale è distinto dall'accertamento necessario per il riconoscimento dell'indennizzo.
Giurisprudenza di questa Corte (citazioni interne)
Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, Rv. 268952; Sez. 4, n. 372 del 21/10/2014, Rv. 263197; Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Rv. 268238; Sez. 4 n. 7225 del 12/12/2023, rv. 285828 - 01
Principi: il giudice della riparazione ha autonomia logico-motivazionale rispetto al giudice penale, ma non può ignorare gli accertamenti del giudizio di cognizione; può valutare liberamente gli elementi non esclusi dall'assoluzione; la decisione sul diritto all'indennizzo richiede valutazioni su nesso di causalità e su eventuali comportamenti che abbiano concretamente contribuito all'evento detentivo.
Massime di principio
- Il giudice che decide sull'indennizzo per ingiusta detenzione deve confrontare esplicitamente la propria valutazione con le risultanze del giudizio di cognizione: non può fondare la negazione dell'indennizzo su fatti che sono stati esclusi o neutralizzati dall'assoluzione.
- Pur avendo autonomia valutativa, il giudice della riparazione può considerare solo quegli elementi non esclusi dalla sentenza penale; su tali elementi deve però fondare una motivazione precisa, concreta e non meramente assertiva.
- La semplice "apparenza" di contiguità o convinzioni diffuse tra terzi non è sufficiente a escludere il diritto all'indennizzo: è necessario provare un nesso causale concreto tra la condotta del richiedente e la misura cautelare.
- In presenza di una motivazione sommaria o che non affronte i punti decisivi indicati dalla sentenza di assoluzione, la decisione può essere annullata e il giudice rinviato a riesaminare compiutamente gli elementi probatori.
- Il giudice del rinvio deve riesaminare autonomamente e integralemente gli elementi probatori disponibili e motivare su fatti specifici e precisi per eventuale rifiuto dell'indennizzo, regolando altresì le spese processuali.
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