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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32828/2026 del 03/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari di Pisa, con condanna al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili. Con un unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., ha denunciato l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale e di altre norme rilevanti, in relazione agli artt. 192, comma 2, e 533 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente ha contestato la valutazione del compendio indiziario, sostenendo che gli elementi non fossero gravi, precisi e concordanti, che non fossero stati valutati complessivamente e unitariamente, che fosse stato attribuito valore decisivo a elementi equivoci, che la motivazione non si fosse confrontata con le ipotesi alternative prospettate dalla difesa, che non fosse stata superata la soglia dell’oltre ogni ragionevole dubbio e che la Corte di appello avesse invertito l’onere della prova. Sono stati inoltre dedotti profili relativi all’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo cumulativo, perplesso, aspecifico, meramente reiterativo delle doglianze formulate in appello e diretto a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita nel giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la denuncia cumulativa e promiscua di violazione di legge, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione rendeva il motivo aspecifico e non imponeva alla Corte di legittimità di ricostruire autonomamente le censure. Ha inoltre osservato che le sentenze di merito presentavano una motivazione conforme e congrua sulla piena attendibilità del riconoscimento dell’aggressore effettuato dalla persona civile, riconoscimento ritenuto preciso e coerente quanto ai tratti fisici e confermato da ulteriori elementi logici e fattuali. I giudici di merito avevano anche esaminato le deduzioni difensive relative alla mancata percezione di ulteriori caratteristiche fisiche, inclusi i tatuaggi. Le ulteriori censure, compresa quella sull’inutilizzabilità delle dichiarazioni, sono state ritenute prive di specificità e non decisive. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. È stata invece rigettata la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, poiché non risultava svolta un’attività effettiva di contrasto al ricorso né fornito un utile contributo alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    La disposizione è stata invocata per denunciare l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche rilevanti.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    La disposizione è stata invocata per denunciare mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    La norma è stata richiamata con riferimento ai requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi.

  • art. 533 c.p.p.

    La norma è stata richiamata in relazione alla regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    La Corte lo richiama per affermare che i motivi di impugnazione devono essere specifici; la denuncia cumulativa e perplessa di censure eterogenee può determinare l’aspecificità del ricorso.

  • art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    La Corte lo richiama quale fondamento dell’inammissibilità dell’impugnazione priva della necessaria specificità dei motivi.

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata nell’avvertenza relativa all’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la denuncia cumulativa, promiscua e perplessa di violazione di legge, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione rende il motivo aspecifico quando non consente di individuare con chiarezza le singole censure e il loro oggetto, non potendo la Corte di cassazione rielaborare l’impugnazione per estrarre d’ufficio i motivi scrutinabili.
  • Quando tra la sentenza di primo grado e quella di appello non vi è difformità sui punti denunciati, le due decisioni si integrano reciprocamente e costituiscono un’unica entità logico-giuridica ai fini della valutazione della congruità della motivazione.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sostituire la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito con una diversa lettura degli stessi elementi dimostrativi; la Corte di cassazione non può effettuare nuove attribuzioni di significato ai dati probatori, neppure quando ritenga preferibile una ricostruzione alternativa.
  • La regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio non introduce un criterio di valutazione della prova diverso e più restrittivo, ma codifica il principio secondo cui la condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell’imputato.
  • È inammissibile il ricorso che si limiti a reiterare le doglianze già formulate in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione conforme dei giudici di merito e che solleciti una revisione degli elementi materiali e fattuali.
  • La richiesta della parte civile di liquidazione delle spese del giudizio di legittimità può essere rigettata quando la parte non abbia svolto un’attività effettiva diretta a contrastare il ricorso e non abbia fornito un utile contributo alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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