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Ordinanza

Ordinanza n. 192/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia a - della delibera di GRC n. 705/2025, pubblicata in data 3.11.2025, di presa d’atto dello stato di avanzamento delle attività tecnico-amministrative finalizzate alla conclusione delle procedure di gara su TPL su gomma, nella parte in cui hanno autorizzato una sostanziale revisione del prezzo per il Lotto di Caserta; b - della nota prot. n. 5353 del 29.9.2025 con la quale ACaMIR ha trasmesso Relazione di stima per l’adeguamento dei corrispettivi della gara TPL, con particolare riferimento al Lotto di Caserta; c - ove occorra, della nota di ACaMIR n. 5485 del 6.10.2025; d - ove occorra, dei Piani Economico Finanziari (PEF) aggiornati, elaborati dagli aggiudicatari e menzionati nella delibera impugnata; e - di tutti gli atti istruttori, non conosciuti, con i quali si dispone la modifica del corrispettivo per le gare di TPL su gomma; f - di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.

Giustizia amministrativa202507002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera regionale di presa d’atto dello stato di avanzamento delle attività finalizzate alla conclusione delle gare per il trasporto pubblico locale su gomma, nella parte relativa alla revisione del corrispettivo del lotto di Caserta, unitamente agli atti istruttori e ai PEF aggiornati

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la delibera della Giunta regionale che aveva preso atto dello stato di avanzamento delle attività tecnico-amministrative per la conclusione delle procedure di gara relative al trasporto pubblico locale su gomma e aveva autorizzato, per il lotto di Caserta, una sostanziale revisione del prezzo. Sono stati inoltre impugnati la relazione di stima trasmessa da ACaMIR per l’adeguamento dei corrispettivi, un’ulteriore nota dell’Agenzia, i Piani Economico-Finanziari aggiornati elaborati dagli aggiudicatari, gli atti istruttori non conosciuti e gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo dell’ordinanza non espone nel dettaglio i singoli motivi di legittimità dedotti, né le eccezioni preliminari sollevate dalle parti resistenti; precisa soltanto che la controversia riguarda la modifica del corrispettivo della gara per il lotto di Caserta e che le eccezioni preliminari saranno esaminate nella sede di merito.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di annullamento né ha definito la domanda cautelare mediante sospensione degli atti. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate attraverso la sollecita fissazione dell’udienza pubblica di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., lasciando impregiudicato l’esame delle eccezioni preliminari di rito. In vista della decisione di merito ha disposto un incombente istruttorio a carico della Regione Campania e di ACaMIR, ordinando il deposito, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, delle note ACaMIR prot. n. 5353 del 29 settembre 2025 e prot. n. 5485 del 6 ottobre 2025, corredate degli allegati, del PEF elaborato dagli aggiudicatari e menzionato nella delibera impugnata, nonché di ogni altro atto istruttorio successivo all’aggiudicazione. Ha fissato l’udienza pubblica di merito per l’8 luglio 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare tra tutte le parti.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    sollecita fissazione dell’udienza di merito

    Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte dalla rapida definizione del giudizio, il giudice può fissare sollecitamente l’udienza di merito senza adottare una misura cautelare sospensiva; nel caso concreto tale soluzione è stata ritenuta sufficiente in relazione alla natura della controversia e alla necessità di una pronta definizione.

Massime di principio

  • Quando le esigenze cautelari possono essere tutelate mediante una pronta definizione del giudizio, il giudice amministrativo può sostituire la sospensione dell’atto con la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
  • La fissazione accelerata dell’udienza di merito non comporta la decisione anticipata delle eccezioni preliminari di rito, che possono essere espressamente riservate alla sede di merito.
  • In presenza di una controversia la cui decisione richiede l’acquisizione di documenti amministrativi e degli atti istruttori successivi all’aggiudicazione, il giudice può ordinare alle amministrazioni depositarie di produrli entro un termine determinato, anche ai fini della valutazione della domanda di annullamento.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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