Cassazione Civile, Ordinanza n. 17506/2025 del 29/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (medici)
La controversia
La controversia origina da una domanda risarcitoria proposta da numerosi medici, poi anche da alcuni interventori volontari, per il mancato pagamento di una adeguata retribuzione durante la frequenza delle scuole di specializzazione medica, in relazione alla tardiva e parziale attuazione da parte dello Stato italiano delle direttive comunitarie in materia. Dopo il rigetto in primo grado e l'accoglimento dell'appello solo per alcuni specializzandi, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 8096/2022, ha accolto il ricorso principale della Presidenza del Consiglio, dichiarando prescritti i diritti di chi aveva partecipato al primo grado come interventore e assorbendo il ricorso incidentale degli odierni ricorrenti. Questi ultimi hanno proposto revocazione ex art. 391-bis c.p.c., deducendo un errore di fatto: la Corte avrebbe omesso di considerarli tra i destinatari del ricorso principale e avrebbe trascurato di verificare la ritualità del contraddittorio, poiché il ricorso della Presidenza sarebbe stato notificato ad un difensore diverso da quello che li rappresentava in appello. Sostenevano che, se la Corte avesse correttamente percepito questi dati, avrebbe dovuto rilevare l'inesistenza o nullità della notificazione e non dichiarare assorbito il loro ricorso.
La decisione
La Corte ha distinto due profili. Quanto all'omessa indicazione dei nominativi degli odierni ricorrenti nell'ordinanza impugnata, ha ritenuto che si trattasse di mero errore materiale emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali, non di vizio revocatorio, poiché dal contenuto dell'ordinanza e dagli atti risultava chiaramente che la decisione li riguardava. Ha quindi disposto la correzione dell'epigrafe dell'ordinanza n. 8096/2022, sostituendo la precedente intestazione con la dicitura corretta. Quanto invece alla censura relativa alla asserita irregolarità della notificazione del ricorso principale e alla conseguente erroneità della declaratoria di assorbimento, ha dichiarato il motivo inammissibile, rilevando che non si trattava di errore di fatto revocatorio ma di dedotta nullità/irritualità della notificazione, cioè di un error in iure non deducibile con revocazione. Non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva degli intimati.
Norme richiamate
È il rimedio esperibile contro le sentenze e ordinanze della Corte di cassazione per errore di fatto; non può essere usato per denunciare meri errori di diritto o irritualità processuali non riconducibili a una falsa percezione del fatto.
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio richiede una falsa supposizione di un fatto la cui verità è incontrovertibilmente esclusa dagli atti; non ricorre quando si censura la mancata valutazione della nullità di una notificazione.
Sono il mezzo per correggere errori materiali dell'ordinanza o della sentenza, come l'omessa o inesatta indicazione delle parti nell'intestazione, quando il provvedimento consente comunque di identificarle con certezza.
La dedotta violazione delle regole di notificazione dell'impugnazione integra, se del caso, un vizio di nullità o irritualità processuale, ma non un errore di fatto revocatorio.
È richiamato dai ricorrenti come possibile rimedio in caso di nullità della notificazione, mediante rinnovazione dell'atto, ma la Corte osserva che tale profilo non è deducibile con revocazione.
È evocato nel contesto del regolare contraddittorio; l'omessa indicazione di una parte non determina nullità se dal provvedimento e dagli atti risulta con certezza chi sia stato parte del giudizio.
Massime di principio
- L'omessa o inesatta indicazione di una parte nell'intestazione del provvedimento di legittimità non integra di per sé errore revocatorio: se dal testo della decisione e dagli atti è possibile identificare con certezza i soggetti coinvolti, il vizio è meramente materiale e va corretto con gli strumenti di correzione dell'errore materiale.
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una positiva e inesatta percezione di un fatto decisivo, non la semplice omissione di esame di una questione processuale o la mancata qualificazione giuridica di una notificazione come nulla o inesistente.
- La deduzione della nullità o irritualità della notificazione di un ricorso per cassazione attiene al piano dell'error in iure o della violazione processuale, e non può essere trasformata in errore di fatto revocatorio mediante la sola prospettazione che l'atto non sia stato notificato al difensore corretto.
- Quando la decisione di cassazione presuppone implicitamente la rituale instaurazione del contraddittorio, tale implicita valutazione non costituisce, di regola, errore revocatorio; lo diventa solo se la Corte abbia affermato l'esistenza di una circostanza processuale in contrasto con gli atti in modo oggettivo e percepibile.
- La distinzione tra errore materiale e errore revocatorio dipende dalla natura del vizio: se il provvedimento è esatto nel contenuto decisionale ma contiene una inesattezza redazionale o identificativa, occorre la correzione; se invece il giudice ha fondato la decisione su un fatto erroneamente supposto esistente, può ricorrere la revocazione.
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