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Sentenza

Sentenza del 01/04/2016 n. 6343 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate contestava l'applicazione del regime IVA del margine alle operazioni di acquisto intracomunitario di autovetture effettuate nel 2001. Secondo l'Ufficio, le operazioni risultavano configurate come triangolazioni intracomunitarie e le fatture dei cedenti richiamavano il regime IVA intracomunitario, senza indicare il regime del margine. Il contribuente aveva invece sostenuto la legittimità del regime speciale sulla base della natura usata dei veicoli, della propria buona fede e di una dichiarazione successiva del cedente francese. La Corte ha ritenuto che il regime del margine richieda la prova di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi, inclusa la mancata detrazione dell'IVA da parte del cedente, e che il cessionario debba svolgere, nei limiti dell'ordinaria diligenza, verifiche sostanziali e non soltanto formali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto integralmente il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate e rigettato il ricorso incidentale condizionato del contribuente. Ha escluso l'efficacia del giudicato esterno, poiché le singole operazioni e i relativi presupposti possono variare da un periodo d'imposta all'altro. La sentenza favorevole al contribuente è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, affinché riesamini i fatti applicando i principi indicati dalla Cassazione e provveda anche alla liquidazione delle spese. Non è stata quindi definita in via definitiva la debenza dell'IVA, ma il contribuente ha perso la decisione d'appello e dovrà dimostrare concretamente la sussistenza dei requisiti del regime del margine.

Norme richiamate

  • D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, art. 36, convertito nella L. 22 marzo 1995, n. 85

    Il regime IVA del margine è un regime speciale rispetto alla disciplina ordinaria degli acquisti intracomunitari. Chi lo invoca deve provare la sussistenza di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi, inclusa la circostanza che l'IVA sia stata assolta in modo definitivo a monte e che il cedente rientri tra i soggetti ammessi.

  • Art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i fatti costitutivi del diritto ad applicare il regime speciale grava sul contribuente che intende avvalersene.

  • Art. 2729 c.c.

    Gli elementi presuntivi devono essere valutati secondo i requisiti di gravità, precisione e concordanza; la documentazione formale non è necessariamente sufficiente a dimostrare la sussistenza sostanziale del regime del margine.

  • Art. 2909 c.c.

    Il giudicato può vincolare le parti nei limiti dell'oggetto deciso, ma non si estende automaticamente ad annualità diverse quando i presupposti di fatto delle operazioni siano autonomi e variabili. In materia IVA, inoltre, il giudicato nazionale non può impedire l'applicazione di norme comunitarie imperative contro l'abuso del diritto.

  • Art. 324 c.p.c.

    La definitività della sentenza è necessaria per configurare il giudicato, ma anche una sentenza definitiva relativa ad altre annualità non determina automaticamente l'esito di controversie riguardanti operazioni diverse.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    Sono state dedotte violazioni di legge e insufficienza della motivazione; la Cassazione ha ritenuto fondate le censure dell'Agenzia relative all'erronea interpretazione del regime del margine e alla motivazione inadeguata sulla dichiarazione del cedente.

  • Direttiva 94/5/CEE del 14 febbraio 1994 e Direttiva 77/388/CEE del 15 luglio 1977

    Le direttive costituiscono il quadro unionale del regime speciale IVA applicabile ai beni usati, finalizzato a evitare la doppia imposizione quando l'IVA è già stata assolta in precedenti passaggi senza possibilità di detrazione.

Massime di principio

  • Il regime IVA del margine per beni usati non si applica automaticamente perché il bene è usato o perché la fattura contiene un riferimento al regime speciale: occorre provare tutti i requisiti previsti dalla legge.
  • Il cessionario deve verificare, con la diligenza ordinariamente esigibile, non solo la regolarità formale delle fatture ma anche la regolarità sostanziale dell'operazione e la posizione IVA del cedente.
  • Una dichiarazione generica e successiva del fornitore, priva di collegamento puntuale con le singole fatture e operazioni, può non essere sufficiente a dimostrare il diritto al regime del margine.
  • La buona fede o l'affidamento del cessionario non sostituiscono la prova dei presupposti oggettivi e soggettivi del regime; possono eventualmente rilevare sul piano delle sanzioni, ma non necessariamente sull'imposta dovuta.
  • Il contribuente che invoca un regime IVA speciale sopporta l'onere di documentare il mancato esercizio della detrazione dell'IVA a monte e l'appartenenza del cedente a una categoria soggettiva compatibile con il regime.
  • Il giudicato relativo a un'altra annualità non è automaticamente estensibile quando la controversia riguarda operazioni diverse o elementi di fatto suscettibili di variazione.

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