Sentenza del 01/04/2016 n. 3048 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento n. 028 2012 00304709 80, notificata il 15 febbraio 2013, relativa agli avvisi di accertamento nn. 883H00032/2002 e 883H00021/2003 per gli anni d’imposta 2002/2004, divenuti definitivi dopo le sentenze della C.T.R. di Napoli nn. 138/34/12, 137/4/12 e 139/34/12. In primo grado ha lamentato la carenza di motivazione della cartella, che richiamava le sentenze senza indicarne l’esito o i criteri di calcolo e senza allegarle, in violazione dell’art. 7 della legge 212/2000; ha inoltre contestato l’irrogazione delle sanzioni, invocando l’art. 19 del D.Lgs. 472/1997. Dopo il rigetto del ricorso da parte della C.T.P. di Caserta, con sentenza n. 7911/09/14 dell’11/25 novembre 2014, ha appellato deducendo anche l’omessa integrazione del contraddittorio con Equitalia Sud s.p.a. e, con memoria, l’iscrizione a ruolo anteriore al giudicato. L’Agenzia ha sostenuto che la cartella era stata emessa ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. 546/1992, che il concessionario non era litisconsorte necessario e che il ricorso poteva riguardare soltanto vizi propri della cartella.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha dichiarato inammissibili, perché nuove e non rilevabili d’ufficio, le doglianze sull’iscrizione a ruolo prima del giudicato e sulla mancata integrazione del contraddittorio con Equitalia, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 546/1992. Ha escluso il litisconsorzio necessario: il concessionario della riscossione è legittimato quando si contestano errori propri della cartella, mentre la controversia riguardava presunti vizi del ruolo. Nel merito ha ritenuto la cartella sufficientemente motivata, poiché indicava gli avvisi presupposti e le sentenze relative e aveva consentito al contribuente di difendersi; ha inoltre rilevato che la cartella era stata prodotta dal contribuente in forma non integrale, con conseguenti profili di inammissibilità ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. d), del D.Lgs. 546/1992. Essendo gli accertamenti divenuti definitivi, non era più possibile rimettere in discussione le relative pretese né le sanzioni irrogate. L’appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in 1.000 euro.
Norme richiamate
le eccezioni relative alla data dell' iscrizione a ruolo ed alla omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di Equitalia vanno dichiarate inammissibili ai sensi dell' art. 57 D.Lgs. 546/92, in quanto eccezioni nuove, non proposte in primo grado e non rilevabili d' ufficio.
In appello non sono ammesse nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio che non siano state proposte in primo grado; la contestazione sull’iscrizione a ruolo e quella sull’integrazione del contraddittorio sono state quindi dichiarate inammissibili.
Art. 18, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 546/1992
La cartella, infatti, -prodotta dal contribuente non in forma integrale, con conseguenti profili di inammissibilità ai sensi dell' art. 18 comma 2 lett. d) D.Lgs. 546/92-, contiene l' indicazione degli avvisi di accertamento prodromici e delle sentenze che hanno deciso le relative 'impugnazioni;
La produzione non integrale della cartella può comportare profili di inammissibilità. Nel caso concreto, tuttavia, il giudice ha comunque esaminato l’atto e ne ha ritenuto sufficiente la motivazione.
La cartella era stata emessa, secondo l’Agenzia e il giudice, in esecuzione delle decisioni intervenute nel contenzioso sugli accertamenti. Il testo non riporta una specifica massima interpretativa della disposizione.
L’Agenzia ha sostenuto che la cartella contenesse i dati prescritti dall’art. 25; il giudice ha ritenuto in concreto sufficiente la motivazione in ragione dei riferimenti agli accertamenti e alle sentenze. Il testo non contiene una specifica interpretazione testuale della disposizione.
Il contribuente ha invocato l’obbligo di motivazione e di allegazione degli atti richiamati; la censura è stata respinta perché la cartella indicava gli avvisi e le sentenze e aveva consentito un’esauriente difesa. Il testo non riporta una specifica interpretazione testuale dell’articolo.
Il contribuente ha richiamato la norma per contestare le sanzioni. La decisione non ne sviluppa un’autonoma interpretazione: ha ritenuto non più deducibili le contestazioni sulle sanzioni comprese negli accertamenti divenuti definitivi.
Massime di principio
- Quando gli accertamenti presupposti sono divenuti definitivi, la cartella emessa per darvi esecuzione non è la sede per riaprire contestazioni sulla pretesa tributaria o sulle sanzioni già stabilite; restano contestabili i vizi propri dell’atto di riscossione.
- Se la cartella identifica gli atti presupposti e le decisioni che li riguardano e il contribuente dimostra di conoscerli e di aver potuto difendersi, il richiamo a tali atti può essere ritenuto sufficiente a motivare la cartella nel caso concreto.
- Il concessionario della riscossione non è litisconsorte necessario quando le censure riguardano il ruolo o la pretesa dell’Amministrazione, anziché errori propri imputabili al concessionario nella formazione o notificazione della cartella.
- In appello occorre formulare già in primo grado le eccezioni non rilevabili d’ufficio: introdurle per la prima volta nel giudizio di secondo grado può renderle inammissibili.
- È opportuno produrre integralmente la cartella impugnata e proporre tempestivamente tutte le contestazioni pertinenti, distinguendo i vizi propri dell’atto di riscossione dai vizi degli accertamenti ormai definitivi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 1 apr 2016Sentenza del 01/04/2016 n. 199 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 1 apr 2016Sentenza del 01/04/2016 n. 610 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 1 apr 2016Sentenza del 01/04/2016 n. 619 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 1 apr 2016Sentenza del 01/04/2016 n. 1233 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 1 apr 2016Sentenza del 01/04/2016 n. 1853 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 1 apr 2016Sentenza del 01/04/2016 n. 47 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →