Sentenza del 01/04/2016 n. 199 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Illegittimo l'accertamento bancario al professionista anche se anteriore alla pronuncia della Corte costituzionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia aveva accertato, per l’anno d’imposta 2004, maggiori compensi ricavati da movimenti bancari non giustificati, contestando complessivamente maggiori compensi per € 610.955,39 e determinando un reddito da lavoro autonomo di € 562.728,11, con conseguenti maggiori IVA, IRPEF, IRAP e addizionali. P.M. aveva dedotto, tra l’altro, la tardività della notifica, l’inapplicabilità retroattiva delle regole sulla tracciabilità introdotte nel 2006 e l’erroneità delle riprese, sia perché i movimenti sarebbero stati giustificati sia per errori nel loro conteggio. L’Agenzia aveva appellato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ancona, che aveva annullato l’atto per tardività, sostenendo che la notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. si era perfezionata per il notificante entro il 31 dicembre 2009. Il contribuente aveva inoltre eccepito l’inammissibilità dell’appello per acquiescenza e riproposto le proprie contestazioni.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto l’eccezione di acquiescenza: la richiesta, in un distinto giudizio relativo alla cartella di pagamento, di dichiarare cessata la materia del contendere non costituiva accettazione della sentenza né atto incompatibile con l’appello. Ha ritenuto fondata la tesi dell’Agenzia sulla tempestività della notifica: ai fini della decadenza rileva, per il notificante, il completamento nei termini delle attività a suo carico; la ricezione dell’atto da parte di P.M. il 4 gennaio 2010 rilevava invece per l’inizio del termine d’impugnazione. Ha inoltre giudicato infondata la contestazione relativa alla disciplina del D.L. n. 223/2006, perché l’accertamento era fondato sull’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, e ha osservato che le giustificazioni bancarie addotte non erano analitiche. Tuttavia, la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014 aveva dichiarato illegittima l’estensione al lavoratore autonomo della presunzione sui prelevamenti, facendo venir meno anche l’equiparazione interpretativa applicata alle annualità precedenti. Poiché l’avviso si fondava proprio su tale presunzione, la Commissione ha dichiarato l’illegittimità sopravvenuta dell’accertamento e ha respinto integralmente l’appello principale dell’Agenzia; l’esame dell’appello incidentale del contribuente è rimasto assorbito. Le spese sono state compensate integralmente, in considerazione della sopravvenuta pronuncia costituzionale. La decisione di primo grado era stata favorevole al contribuente per la ritenuta tardività della notifica, ma la decisione regionale ha confermato l’annullamento dell’avviso per una diversa ragione.
Norme richiamate
Art. 32, comma 1, n. 2), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Ne consegue. avuto riguardo al caso di specie, l'illegittimità sopravvenuta dell'avviso di accertamento oggetto del processo tributario, fondandosi il medesimo proprio sull'estensione anche ai lavoratori autonomi della presunzione legale di cui all'art. 32, comma I, numero 2), del d.P.R. n. 600 del 1973.
La presunzione legale sui movimenti bancari, nella parte in cui equiparava i prelevamenti del lavoratore autonomo a compensi non dichiarati, non può fondare l’accertamento dopo la declaratoria d’incostituzionalità. L’avviso basato su tale estensione è illegittimo anche se relativo a un periodo d’imposta anteriore alla pronuncia costituzionale.
Art. 140 c.p.c.
Di tal che, non vi è chi non ravvisi come la Direzione Provinciale abbia, entro il 31 dicembre 2009, compiuto tutto quanto ad essa richiesto dall'art. 140 c.p.c., sulla cui legittima adizione parimenti non sono state formulate censure, con conseguente perfezionamento del procedimento notificatorio.
Per valutare il rispetto del termine decadenziale del notificante, la notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona per chi la richiede quando questi abbia completato nei termini le attività a proprio carico. La successiva ricezione da parte del destinatario incide sulla decorrenza dei suoi termini di difesa, non sulla tempestività della notifica per il notificante.
Art. 329 c.p.c.
Nel caso di specie, difettano entrambi i presupposti su indicati, non potendo certo ravvisarsi i medesimi nella richiesta effettuata, nell'ambito di altro giudizio avente ad oggetto autonomo e diverso - che rinviene nell'avviso di accertamento per cui è gravame il proprio presupposto - atto tributario, dell'emissione di sentenza dichiarativa della cessazione della materia dei contendere.
L’acquiescenza che preclude l’impugnazione richiede un’accettazione espressa della decisione o atti incompatibili con la volontà di impugnarla. Una richiesta formulata in un diverso giudizio, concernente un atto conseguente e autonomo, non integra di per sé acquiescenza alla sentenza impugnata.
Art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997
La Commissione ha esaminato la decadenza quinquennale invocata dal contribuente e ha stabilito che, nel caso concreto, la notifica era tempestiva perché l’attività richiesta all’Amministrazione era stata completata entro il 31 dicembre 2009.
Massime di principio
- Per i professionisti e gli altri lavoratori autonomi, i prelevamenti bancari non possono essere automaticamente trattati come compensi non dichiarati in forza della presunzione dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 228/2014. Un accertamento fondato proprio su quell’estensione può risultare illegittimo anche se riguarda un’annualità precedente alla pronuncia.
- La decisione non elimina ogni possibile accertamento bancario né esonera il contribuente dal documentare i movimenti: l’Amministrazione può contestare operazioni sulla base di elementi e regole applicabili, mentre le giustificazioni del contribuente devono essere specifiche e riferibili alle singole movimentazioni, non meramente generiche.
- Nelle notifiche ex art. 140 c.p.c. occorre distinguere il perfezionamento per il notificante da quello rilevante per il destinatario: la data in cui il contribuente riceve materialmente l’atto può essere successiva senza rendere tardiva una notifica completata tempestivamente dall’Amministrazione.
- L’acquiescenza alla sentenza non si desume automaticamente da iniziative processuali relative a un distinto atto consequenziale; occorre una chiara accettazione della decisione o un comportamento concretamente incompatibile con la volontà di impugnarla.
- Quando l’annullamento dell’accertamento dipende da una sopravvenuta declaratoria d’incostituzionalità, le spese possono essere compensate se la soccombenza dell’Amministrazione deriva da tale mutamento del quadro normativo e non da una condotta processuale a essa imputabile.
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