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Sentenza

Sentenza del 01/04/2016 n. 1233 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

testo

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

C. C. ha impugnato la comunicazione di iscrizione ipotecaria, ricevuta il 20 ottobre 2010, sostenendo: 1) che la notificazione fosse inesistente o nulla perché eseguita con raccomandata anziché tramite ufficiale giudiziario; 2) che l'atto fosse privo di motivazione; 3) che mancasse l'indicazione del responsabile del procedimento, in violazione dell'art. 7, comma 2, della legge n. 212/2000; e 4) che l'iscrizione fosse illegittima ai sensi degli artt. 77 e 50 del D.P.R. n. 602/1973, perché non preceduta dall'intimazione ad adempiere. La controversia riguardava un'ipoteca iscritta a garanzia di crediti derivanti da cartelle di pagamento che, secondo la documentazione dell'agente, erano state notificate tra il 16 maggio 2007 e il 5 ottobre 2009 e non erano state impugnate.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento aveva rigettato il ricorso con sentenza del 1° luglio 2011, compensando le spese. La Commissione Tributaria Regionale di Palermo, Sezione 24, ha rigettato l'appello, ritenendo infondati tutti i motivi. Ha giudicato valida la notificazione della comunicazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento e ha rilevato, comunque, che il contribuente ne aveva avuto piena conoscenza e l'aveva impugnata tempestivamente. Ha escluso il vizio di motivazione perché l'atto indicava il mancato pagamento delle cartelle e queste erano state regolarmente notificate e non impugnate. Ha respinto anche la censura sulla mancata indicazione del responsabile, rilevando che l'atto era riferibile all'agente della riscossione, forniva i contatti e le indicazioni per ricorrere e non era stato allegato un concreto pregiudizio. Infine, ha escluso la necessità dell'intimazione ex art. 50, comma 2, poiché l'ipoteca è una misura cautelare e non un atto di espropriazione forzata. L'appellante è stato condannato a pagare alla resistente le spese del grado, liquidate in euro 1.800,00.

Norme richiamate

  • Art. 77 del D.P.R. n. 602/1973

    L'art. 77 D.P.R. n. 602/1973, che disciplina il procedimento di iscrizione di ipoteca da parte dell'Agente della riscossione, non stabilisce una particolare forma di notificazione dell'iscrizione ipotecaria medesima al contribuente e neppure sanziona con la nullità l'esecuzione di tale adempimento con modalità diverse dalla notifica da parte dell'ufficiale giudiziario.

    La disposizione non prescrive una specifica modalità di notificazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria. La decisione applica inoltre l'art. 77, comma 1, nel ritenere sufficiente il decorso del termine di 60 giorni dalla notifica delle cartelle prima dell'iscrizione.

  • Art. 26 del D.P.R. n. 602/1973

    Anzi l'art. 26 prevede che la notifica della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.

    La norma ammette la notificazione della cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento; la CTR richiama il sistema della riscossione per ritenere rituale anche la spedizione della comunicazione di iscrizione ipotecaria nel caso concreto.

  • Art. 7, comma 2, della legge n. 212/2000

    La censura basata sulla mancata indicazione del responsabile del procedimento è stata respinta nel caso concreto: l'atto era intestato all'agente della riscossione, sottoscritto dal suo procuratore e conteneva informazioni di contatto e sulle modalità di ricorso; inoltre, il contribuente non aveva indicato un pregiudizio concreto.

  • Art. 50, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 602/1973

    Deve aggiungersi che, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, dal quale questo Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, l'ipoteca prevista dall'art. 77 comma 1 D.P.R. cit. può essere iscritta senza necessità di procedere a notifica dell'intimazione ad adempiere di cui all'art. 50 secondo comma del medesimo D.P.R., prescritta per il caso che l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, poiché l'iscrizione ipotecaria non può essere considerata quale mezzo preordinato all'espropriazione forzata bensì un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria (cfr. Cass. n. 10234 del 2012).

    L'intimazione ad adempiere prevista dal comma 2 è necessaria se l'espropriazione forzata non inizia entro un anno dalla notifica della cartella, ma non è condizione per iscrivere ipoteca: quest'ultima è una misura cautelare riferita a una procedura alternativa all'esecuzione forzata. La decisione rileva inoltre che l'iscrizione era avvenuta dopo il decorso dei 60 giorni previsto dal comma 1.

  • Art. 21 del decreto legislativo n. 546/1992

    Come già osservato nell'esame del secondo motivo, secondo la documentazione prodotta dall'Agente della riscossione che non è stata neppure contestata nell'atto di appello, le cartelle di pagamento, prima dettagliatamente indicate, sono state tutte ritualmente notificate al contribuente; non essendo state allora impugnate nel termine di giorni 60 dalla notificazione, secondo quanto previsto dall'art. 21 d. lgs. n. 546/1992 a pena di inammissibilità, i relativi crediti tributari sono oramai incontestabili.

    La mancata impugnazione delle cartelle entro 60 giorni dalla notificazione rende incontestabili i relativi crediti nel successivo giudizio sull'iscrizione ipotecaria.

  • Art. 77, comma 1, e art. 50, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973

    Nella fattispecie inoltre l'Agente della riscossione ha proceduto all'iscrizione di ipoteca sugli immobili del contribuente dopo l'inutile decorso del termine di giorni 60 dalla notificazione delle cartelle di pagamento, previsto dall'art. 50 comma 1 e richiamato dall'art. 77 comma 1.

    L'iscrizione ipotecaria può seguire il decorso infruttuoso dei 60 giorni dalla notifica delle cartelle, secondo il richiamo operato dall'art. 77, comma 1, all'art. 50, comma 1.

Massime di principio

  • In base alla decisione, la comunicazione di iscrizione ipotecaria non richiede necessariamente la notificazione tramite ufficiale giudiziario: la disciplina dell'art. 77 non impone una forma specifica e, nel caso esaminato, la raccomandata con avviso di ricevimento è stata ritenuta idonea.
  • Un eventuale vizio della notificazione non determina automaticamente l'inesistenza dell'atto quando il contribuente ne abbia avuto piena conoscenza entro i termini rilevanti e abbia potuto impugnarlo tempestivamente.
  • Se le cartelle presupposte sono state regolarmente notificate e non impugnate nei termini, il contribuente non può normalmente rimettere in discussione, attraverso l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria, i crediti ormai consolidati; la motivazione dell'atto successivo può essere sufficiente se consente di identificare la ragione dell'iscrizione e i debiti cui si riferisce.
  • La mancata indicazione del responsabile del procedimento non comporta, secondo l'esito del caso, l'annullamento quando l'atto è chiaramente riferibile all'agente della riscossione, offre le informazioni necessarie al contribuente e non è dimostrato un pregiudizio concreto.
  • L'intimazione ad adempiere prevista dall'art. 50, comma 2, è richiesta per avviare l'espropriazione forzata oltre un anno dalla notifica della cartella, ma non per la sola iscrizione ipotecaria, qualificata dalla CTR come misura cautelare e non come atto esecutivo.

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