Cassazione Penale, Sentenza n. 13525/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di restituzione di complessivi €9.980,00 sequestrati nel procedimento penale a carico del figlio (Ungaro) per reati in materia di stupefacenti. La ricorrente ha sostenuto che le somme derivavano dalla vendita di due autovetture: una intestata a lei (Mercedes) e l'altra intestata ad Anghelina Frosa, entrambe vendute da Ungaro in virtù di procure. La Corte territoriale ha respinto l'istanza ritenendo che per la somma di €5.000,00 (provento dell'auto intestata a Frosa) la Carbocci non avesse interesse/legittimazione a chiedere la restituzione; quanto alla somma ricavata dalla vendita dell'auto intestata alla Carbocci, la Corte ha osservato che la dichiarazione di vendita risultava sottoscritta personalmente dalla proprietaria e non menzionava un delegato e, inoltre, che anche in ipotesi di mandato il prezzo sarebbe confluito nel patrimonio del figlio generando un'obbligazione personale nei confronti della madre, non prova sufficiente che il denaro fosse immediatamente riconducibile alla proprietà della ricorrente. La ricorrente ha prodotto copia della procura ma non ha confutato l'argomentazione della Corte circa l'assenza di prova che sia stato il figlio ad incassare materialmente il prezzo; il ricorso in Cassazione è stato ritenuto aspecifico e inammissibile.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., è stata disposta la condanna al versamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, valutando che non sussistessero elementi per escludere la colpa della ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità (richiamata la sentenza della Corte costituzionale n.186/2000).
Norme richiamate
Applicato per sanzionare la parte che ha proposto un ricorso inammissibile; la Corte ha disposto il versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende in considerazione delle ragioni di inammissibilità e della mancanza di elementi che escludessero la colpa della ricorrente.
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata come criterio per valutare l'onere sanzionatorio a carico della parte in caso di ricorso inammissibile; utilizzata per motivare l'applicazione dell'onere verso la Cassa delle ammende.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 2, n. 27816/2019; Sez. 3, n. 3953/2021)
Giurisprudenza citata a sostegno del principio che il ricorso generico o aspecifico, che non si confronta con le argomentazioni decisorie della corte territoriale, è inammissibile.
Massime di principio
- La mera produzione di una procura a vendere non è sufficiente, di per sé, a provare che il delegato abbia effettivamente incassato il prezzo: è necessario dimostrare materialmente l'incasso (ricevute, depositi bancari, testimoni, documentazione che colleghi l'importo sequestrato alla vendita).
- Quando il bene è intestato a terzi, chi chiede la restituzione deve dimostrare il proprio interesse e la propria legittimazione: terzi non proprietari possono essere esclusi dalla restituzione se non provano un diritto concreto sul denaro.
- Se la dichiarazione di vendita è sottoscritta personalmente dal proprietario, ciò può indebolire la versione secondo cui la vendita e l'incasso sarebbero stati effettuati da un delegato; il ricorrente deve contrastare esplicitamente questa valutazione probatoria del giudice di merito.
- In sede di legittimità i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con le ragioni della decisione impugnata: censure generiche sulla motivazione portano all'inammissibilità.
- Se il prezzo della vendita è confluito nel patrimonio dell'imputato prima del sequestro, senza prove che lo mantenessero separato o già trasferito al proprietario, il giudice può ritenere che la somma appartenga all'imputato stesso o costituisca suo credito verso il venditore, non idoneo a giustificare la restituzione immediata.
- Il ricorso inammissibile può comportare non solo il pagamento delle spese processuali ma anche l'obbligo di versare somme alla Cassa delle ammende; è quindi opportuno valutare attentamente la fondatezza e la specificità delle censure prima di proporre ricorso.
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