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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09406/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza con cui la Corte di appello, definendo il giudizio ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., gli aveva applicato la pena concordata di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 3.000 di multa per i reati oggetto dell'imputazione. In cassazione ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che il giudice non avesse valutato l'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha però rilevato che il ricorso investiva motivi di appello ai quali l'imputato aveva espressamente rinunciato nel concordato, e quindi doglianze non più proponibili in cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile la trattazione de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. per le impugnazioni avverso sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e ha affermato che, in tema di concordato in appello, sono inammissibili le censure relative a motivi rinunciati e alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    disciplina il concordato in appello; la sentenza pronunciata ai sensi di tale norma è oggetto della disciplina speciale di impugnazione richiamata dalla Corte.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    prevede la trattazione de plano dell'impugnazione proposta avverso sentenze pronunciate ex art. 599-bis c.p.p. e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nei casi indicati.

  • art. 129 c.p.p.

    la Corte ribadisce che la deduzione della mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 non è ammissibile quando si tratti di motivo rinunciato nel concordato in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    a seguito della declaratoria di inammissibilità, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 625-bis c.p.p.

    è indicato dalla Corte come rimedio straordinario esperibile avverso la decisione di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione non può riproporre motivi di impugnazione ai quali la parte abbia espressamente rinunciato, perché tali censure restano fuori dal perimetro del controllo di legittimità.
  • È ammissibile il ricorso avverso una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. solo per questioni che riguardano la formazione della volontà di aderire al concordato, il consenso del pubblico ministero o l'eventuale difformità della decisione del giudice rispetto all'accordo; non lo è per doglianze su motivi rinunciati.
  • La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è censurabile in cassazione quando la relativa questione non sia stata devoluta al giudice di appello per effetto della rinuncia nel concordato.
  • La procedura de plano per dichiarare inammissibili i ricorsi contro sentenze pronunciate in concordato in appello è ritenuta compatibile con la Costituzione, in ragione della natura consensuale della decisione e dell'esistenza di un rimedio straordinario successivo.
  • Alla declaratoria di inammissibilità consegue automaticamente la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causazione dell'inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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