Cassazione Penale, Ordinanza n. 20799/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità perché meramente reiterativo delle doglianze già svolte in appello e non corredato da una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Torino del 16/09/2025, deducendo un vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per i reati a lui contestati e lamentando anche la mancata riqualificazione del fatto in ricettazione nell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 712 c.p. La Corte di cassazione rileva però che il motivo si limita a riproporre in modo pedissequo le censure già formulate in appello, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della decisione impugnata né confutare le ragioni per cui i motivi di gravame erano stati disattesi. Viene inoltre osservato che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo la responsabilità, valorizzando le conversazioni intercettate/captate e la convergenza interpretativa delle stesse, da cui emergevano l'abitualità dei rapporti economici tra i soggetti coinvolti e la piena consapevolezza dell'imputato delle attività illecite dei suoi interlocutori.
Norme richiamate
Richiamato solo per la prospettata richiesta di riqualificazione del fatto nell'ipotesi contravvenzionale di acquisto di cose di sospetta provenienza; la Corte non accoglie la doglianza perché assorbita nell'inammissibilità del motivo.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre pedissequamente le censure già formulate in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non è sufficiente, per superare il vaglio di ammissibilità del ricorso, una contestazione meramente assertiva o apodittica della decisione di merito: occorre una critica puntuale alle argomentazioni che hanno sorretto il rigetto dell'appello.
- Quando il giudice di merito ha fornito una motivazione congrua e logicamente coerente sulla responsabilità, valorizzando gli elementi di prova raccolti e la loro lettura unitaria, il controllo di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito.
- La richiesta di riqualificazione giuridica del fatto non può essere utilmente coltivata in cassazione se il relativo motivo non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolve in una mera reiterazione delle doglianze già respinte.
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