Cassazione Penale, Sentenza n. 5043/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 28/02/2022 con cui la Corte d'Appello di Bologna, in sede di esecuzione, aveva respinto la richiesta del riconoscimento della continuazione fra più condanne subite dal ricorrente. Il ricorso sosteneva che i diversi reati (emissione di fatture per operazioni inesistenti, bancarotta fraudolenta e semplice, dichiarazioni fraudolente) commessi in periodi dal 1993 al 2012 fossero collegati da un "filo conduttore": gestione occulta di attività imprenditoriali nel settore degli autotrasporti, uso di prestanome (figlio, moglie, amici), modalità operative sovrapponibili, identico fine di lucro a danno dei creditori e del fisco. Si chiedeva quindi che tali fatti venissero considerati come frutto di un unico disegno criminoso ai sensi dell'art. 81 c.p. (continuazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva ritenuto non sussistente il vincolo della continuazione, motivando che mancava l'anticipata ed unitaria ideazione dei reati: elementi decisivi erano il lunghissimo intervallo temporale tra gli episodi (oltre dieci anni in più casi), la diversità dei soggetti concorrenti e delle località, l'arresto del ricorrente nel dicembre 2006 che ha interrotto l'eventuale progetto criminoso e la successiva costituzione di nuova impresa. Tali circostanze, secondo i giudici, indicano una generica inclinazione a delinquere e condotte estemporanee, non la realizzazione di un unico programma criminoso. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
La continuazione richiede l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni, già presente nella mente del reo almeno nelle linee generali; non è sufficiente la mera inclinazione a reiterare reati della stessa specie
Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014; Sez. 1, n. 49902 del 14/10/2015; Sez. 2, n. 18037 del 07/04/2004
I principi giurisprudenziali richiamati specificano gli "indici" esteriori per desumere la preesistente progettazione (omogeneità delle condotte e del bene giuridico offeso, contiguità spazio-temporale, sistematicità, modalità operative, causali e abitudini di vita) e affermano che l'accertamento spetta al giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivato
Massime di principio
- La continuazione richiede prova di una programmazione comune antecedente alla commissione dei singoli reati: non basta la ripetizione di reati della stessa specie
- Gli indici utili per valutare la continuazione sono principalmente: omogeneità delle condotte, identità o analogia del bene giuridico protetto, contiguità temporale e territoriale, identità o coincidenza dei partecipanti e delle modalità operative, sistematicità e persistenza del comportamento
- Interruzioni significative (es. arresto, lunghi iati temporali, cambi di soggetti o luoghi) sono elementi che possono escludere l'esistenza di un unico progetto criminoso
- La valutazione degli indici è rimessa al giudice di merito; la Cassazione verifica solo la congruità e la logicità della motivazione, non riesaminando liberamente i fatti
- In presenza solo di una "scelta di vita" o di una tendenza a reiterare reati, senza elementi probatori che attestino la preesistente programmazione, non si deve riconoscere la continuazione e quindi non opera il trattamento più favorevole previsto dall'art. 81 c.p.
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