Cassazione Civile, Ordinanza n. 34770/2022 del 25/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'istituto religioso ha impugnato un avviso di accertamento IMU per l'anno 2012, limitando poi la controversia ad alcuni immobili siti in Roma. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello la decisione è stata riformata con accoglimento dell'appello dell'ente impositore e rigetto dell'appello incidentale della contribuente. Nel ricorso per cassazione, il primo motivo denunciava violazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 504/1992 e dell'art. 4 del d.m. n. 2000/2012, sostenendo che la CTR aveva qualificato come commerciale l'attività recettizia solo perché prevedeva un corrispettivo, senza considerare i parametri del decreto ministeriale sulla natura simbolica del corrispettivo e sulla non concorrenzialità dell'attività; si invocava quindi l'esenzione. Il secondo motivo lamentava omessa pronuncia, o in subordine omessa motivazione, sull'appello incidentale relativo alla sanzione per infedele dichiarazione IMU, ritenendo che la CTR avesse richiamato questioni estranee, come l'aliquota applicata, senza decidere sulla sanzione stessa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché censurava solo una delle autonome rationes decidendi della sentenza impugnata: oltre alla questione del corrispettivo, la CTR aveva infatti fondato il rigetto sull'accertamento di fatto che gli immobili erano gestiti con strutture recettive rivolte a un pubblico indifferenziato e non a una categoria specifica di utenti; tale secondo fondamento non era stato adeguatamente attaccato con un motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. La Corte ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la motivazione sul rigetto dell'appello incidentale concernente la sanzione era apparente e non rispondeva al tema effettivamente devoluto. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente a tale doglianza e il giudizio è stato rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato per denunciare la violazione di legge dedotta nel primo motivo di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato per denunciare l'omessa pronuncia o l'omessa motivazione sul secondo motivo, accolto dalla Corte.
La mancata specifica censura del decisum in fatto impedisce di rimettere in discussione l'accertamento sulla natura dell'attività recettiva e sulla destinazione degli immobili.
art. 7 del d.lgs. n. 504 del 1992
Norma invocata dalla contribuente per sostenere il diritto all'esenzione IMU/ICI per immobili destinati ad attività non commerciale.
art. 4 del d.m. n. 2000 del 2012
È richiamato come criterio regolamentare sulla qualificazione dell'attività come non commerciale, in particolare quanto a corrispettivo simbolico e modalità di svolgimento.
art. 1, lett. j, del d.m. n. 2000 del 2012
Definisce le attività ricettive come quelle con accessibilità limitata ai destinatari delle attività istituzionali; la Corte lo usa per confermare che l'offerta a pubblico indifferenziato esclude il requisito.
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggerla, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura specificamente tutte le rationes poste a base della decisione.
- La censura in cassazione non può limitarsi a contestare il solo profilo giuridico della decisione se permane un autonomo accertamento di fatto non adeguatamente impugnato, perché tale accertamento rende comunque stabile la ratio non attinta dal motivo.
- Nei giudizi sulle esenzioni fiscali per attività non commerciali, il giudice deve verificare non solo il corrispettivo richiesto, ma anche le concrete modalità di svolgimento dell'attività e la sua effettiva destinazione a una platea selezionata e funzionale alle finalità istituzionali dell'ente.
- La motivazione è apparente quando la risposta del giudice non si confronta con la questione effettivamente devoluta, ma richiama argomenti inconferenti o solo formalmente collegati al motivo di impugnazione.
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