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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02940/2025 del 24/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di ricorso, osservando che la prospettazione difensiva contrastava con l'interpretazione dell'art. 629-bis c.p.p. data dalla giurisprudenza di legittimità. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di appello che aveva respinto la richiesta di rescissione del giudicato. Con l'unico motivo deduceva la nullità della notifica del decreto di fissazione della nuova udienza del 7 febbraio 2020, assumendo che la precedente udienza fosse stata revocata inaudita altera parte. La censura era costruita per sostenere che tale irregolarità avesse inciso sulla sua mancata partecipazione al processo e, quindi, sulla possibilità di ottenere il rimedio straordinario della rescissione del giudicato. Dal testo emerge inoltre che il giudice di merito aveva ritenuto che l'imputato fosse comunque venuto a conoscenza della pendenza del procedimento sin dalla notifica del primo provvedimento di citazione in giudizio.

Norme richiamate

  • art. 629-bis c.p.p.

    Per la rescissione del giudicato, nella formulazione applicabile ratione temporis, il rimedio è esperibile solo in presenza di mancata partecipazione al processo dovuta a ignoranza incolpevole della celebrazione del giudizio, non imputabile a scelta volontaria di diserzione né a colposa trascuratezza nel seguirne l'andamento. Dopo la riforma del d.lgs. 150/2022, il presupposto è la mancata prova dell'effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della sentenza irrevocabile.

  • art. 37, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    La modifica normativa è richiamata come intervento che ha inciso sui presupposti della rescissione del giudicato, richiedendo la mancata prova della effettiva conoscenza della pendenza del processo da parte del condannato giudicato in assenza.

Massime di principio

  • La rescissione del giudicato è un rimedio straordinario riservato ai casi in cui la mancata partecipazione dell'imputato al processo dipenda da una ignoranza incolpevole della celebrazione del giudizio, e non da una scelta volontaria o da negligenza nella conduzione della propria difesa.
  • Ai fini dell'accesso al rimedio, è decisivo che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della definitività della sentenza; la mera allegazione di nullità di singoli atti del procedimento non è sufficiente se non si traduce nella dimostrazione dell'assenza di conoscenza del procedimento.
  • Quando la censura di ricorso si pone in palese contrasto con il significato attribuito alla norma dalla giurisprudenza di legittimità, il motivo è manifestamente infondato e il ricorso può essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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