Cassazione Civile, Ordinanza n. 25992/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un avviso di iscrizione ipotecaria. In appello, l'agente della riscossione aveva notificato l'atto di impugnazione presso l'originario difensore del contribuente, già rinunciatario, anziché presso i difensori successivamente nominati, pur nel medesimo domicilio eletto. La Commissione tributaria regionale aveva qualificato tale notifica come inesistente e, per questo, aveva rigettato l'appello. In cassazione, l'agente della riscossione ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 161, ultimo comma, c.p.c., sostenendo che la notifica non potesse considerarsi inesistente, poiché il contribuente si era comunque costituito con controdeduzioni e l'atto aveva raggiunto il suo scopo; al più, la notificazione sarebbe stata nulla e sanabile.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la notificazione dell'atto di appello eseguita presso l'originario difensore rinunciatario, anziché presso i difensori successivamente nominati, non integra una ipotesi di inesistenza ma, al più, di nullità della notificazione, sanabile con efficacia ex tunc mediante costituzione dell'intimato o rinnovazione dell'atto. Richiamando i principi delle Sezioni Unite sulla nozione rigorosa di inesistenza della notificazione, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR della Sicilia per un nuovo esame, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La nullità della notificazione può essere sanata se l'atto ha raggiunto il suo scopo, come nel caso di costituzione della parte intimata.
art. 161, ultimo comma, c.p.c.
La dedotta invalidità della notificazione dell'impugnazione non consente di qualificare automaticamente l'atto come inesistente; occorre distinguere tra nullità sanabile e inesistenza.
È stato invocato come parametro di censura per violazione di legge sostanziale e processuale.
È stato invocato anche sotto il profilo del vizio motivazionale, nei limiti allora dedotti dalla parte ricorrente.
Massime di principio
- La notificazione di un atto di impugnazione eseguita presso un difensore non più munito di procura, anziché presso il nuovo difensore, non è di regola inesistente se l'atto è comunque riconducibile a una notificazione e presenta gli elementi strutturali minimi dell'attività notificatoria.
- La nozione di inesistenza della notificazione va interpretata in senso rigoroso e limitata alle ipotesi di totale mancanza dell'atto o di attività priva degli elementi costitutivi essenziali della notificazione.
- L'assenza del collegamento tra luogo della notificazione e destinatario non integra, di per sé, inesistenza, ma determina nullità della notificazione, sanabile con effetto ex tunc mediante costituzione del destinatario o rinnovazione dell'atto.
- Se la parte intimata si costituisce e l'atto raggiunge il suo scopo, la notificazione nulla non può essere trattata come radicalmente inesistente.
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