Sentenza del 02/03/2018 n. 4964 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La S. s.p.a. contestava gli avvisi TARSU sotto diversi profili: la quantificazione delle superfici destinate a laboratorio, l'applicazione delle tariffe a determinate aree, l'assoggettamento a tassazione di superfici interessate da lavori di ampliamento e non ancora agibili tra il 2004 e il 2007, nonché la debenza della tassa per aree destinate alla lavorazione di rifiuti speciali. In Cassazione ha inoltre denunciato l'omessa valutazione di documenti, la violazione delle norme sulla TARSU e l'omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione delle riduzioni tariffarie previste dal regolamento comunale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo relativo alla determinazione della superficie imponibile, perché la CTR aveva indicato sia 180 mq risultanti dalla dichiarazione della società sia 13.793 mq accertati dal concessionario, senza spiegare adeguatamente perché dovesse prevalere quest'ultima quantificazione nonostante la contestazione della contribuente. Ha inoltre ritenuto fondato il motivo relativo alle riduzioni tariffarie, poiché la CTR aveva dato atto della relativa eccezione senza pronunciarsi nel merito. Gli ulteriori rilievi sono stati dichiarati infondati o inammissibili. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, che dovrà riesaminare l'ampiezza delle aree imponibili, le riduzioni tariffarie richieste e le spese di giudizio.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2
La superficie imponibile deve essere individuata sulla base delle aree detenute o utilizzabili e concretamente idonee alla produzione di rifiuti, ma la relativa quantificazione deve essere adeguatamente motivata e provata.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3
Le esclusioni o limitazioni della tassazione collegate alla natura delle aree o dei rifiuti richiedono una specifica allegazione e prova da parte del contribuente; tuttavia, la Corte ha precisato che la sporadicità della presenza umana o l'assenza di allacciamenti non erano state utilizzate dalla CTR per applicare direttamente tale disposizione.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70
La denuncia e gli elementi forniti dal contribuente possono essere utilizzati per determinare la superficie tassabile, ma l'amministrazione deve comunque motivare adeguatamente eventuali maggiori superfici accertate.
Art. 12 del Regolamento TARSU del Comune di Brindisi del 30 marzo 2002
Prevede riduzioni della tariffa TARSU per determinate aree coperte. La relativa richiesta costituisce una questione che il giudice tributario deve esaminare e decidere espressamente.
Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte. L'omessa decisione sulla richiesta di riduzione tariffaria ha comportato la cassazione della sentenza.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione. La Corte ha distinto tra violazioni di legge, omessa pronuncia e vizi motivazionali, dichiarando inammissibile la censura relativa alla pretesa mancata valutazione di documenti quando essa mirava, in sostanza, a ottenere una revocazione per errore di fatto.
L'eventuale errore di fatto derivante dall'ignoranza di documenti già presenti negli atti, se ricorrono i presupposti, deve essere fatto valere con revocazione e non mediante ricorso per cassazione.
Riguardano la valutazione delle prove e il prudente apprezzamento del giudice. La decisione è stata censurata soprattutto perché non aveva spiegato adeguatamente il passaggio dalla superficie dichiarata a quella maggiore accertata.
Massime di principio
- In materia TARSU, l'amministrazione può tassare le superfici detenute e potenzialmente idonee a produrre rifiuti, ma deve individuare e motivare con precisione l'ampiezza delle aree imponibili, soprattutto quando il contribuente contesta la superficie accertata.
- La mancata utilizzazione temporanea di un'area non comporta automaticamente l'esclusione dalla TARSU: il contribuente deve dimostrare l'effettiva inutilizzabilità o inidoneità alla produzione di rifiuti, non soltanto l'uso sporadico o l'assenza di utenze.
- Le richieste di esclusione, riduzione o applicazione di tariffe agevolate devono essere specificamente documentate dal contribuente, indicando la natura delle aree, dei rifiuti e le condizioni previste dal regolamento comunale.
- Il giudice tributario deve pronunciarsi espressamente su ogni eccezione o domanda ritualmente proposta; l'omessa pronuncia su una riduzione tariffaria può comportare la cassazione della sentenza con rinvio.
- La Cassazione non sostituisce normalmente la propria valutazione a quella del giudice di merito: verifica soprattutto che la decisione sia motivata, coerente e fondata su una corretta applicazione delle norme.
- La contestazione della mancata valutazione di documenti deve essere formulata attraverso il corretto rimedio processuale. Se si denuncia un vero errore di fatto risultante dagli atti, può essere necessario ricorrere alla revocazione anziché al ricorso per cassazione.
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