Cassazione Penale, Ordinanza n. 12915/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La persona condannata ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro un provvedimento emesso dalla Corte di appello di Caltanissetta quale giudice dell'esecuzione. Il ricorso è stato presentato dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017. Il motivo decisivo rilevato dalla Corte non riguarda il merito della decisione esecutiva impugnata, ma l'inammissibilità dell'atto perché sottoscritto personalmente dal condannato, in un momento in cui la legge richiede che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte richiama anche la giurisprudenza di legittimità secondo cui è irrilevante l'autenticazione della firma da parte di un legale o la sottoscrizione "per accettazione" del mandato e della delega al deposito, poiché ciò non sana la natura personale dell'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dal condannato, rilevando che, dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte lo richiama insieme all'art. 613 c.p.p. per affermare che, dopo la riforma del 2017, l'imputato/condannato non può proporre personalmente ricorso per cassazione.
È interpretato nel senso che il ricorso per cassazione deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
È la base per dichiarare l'inammissibilità del ricorso e per applicare la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Ha introdotto la preclusione per l'imputato/condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione e la nuova disciplina sanzionatoria per l'inammissibilità.
Massime di principio
- Dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione dell'imputato o del condannato non può essere proposto personalmente, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La sottoscrizione personale dell'atto di ricorso determina l'inammissibilità del ricorso, a prescindere dal contenuto delle doglianze e dal fatto che il provvedimento impugnato sia stato emesso in sede esecutiva.
- L'autenticazione della firma da parte di un avvocato, così come la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato o della delega al deposito, non equivale alla necessaria sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore abilitato e non sana il vizio.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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