Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 00588/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 18/09/2024. I motivi riguardavano: 1) il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 2) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 3) il diniego della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione rileva che tutti e tre i motivi erano sostanzialmente reiterativi di doglianze già avanzate in appello e già disattese, e li reputa manifestamente infondati. In particolare, la particolare tenuità è esclusa perché la condotta si è protratta nel tempo e ha cagionato un danno economico non irrisorio; le attenuanti generiche sono negate con motivazione ritenuta congrua e non illogica; la sospensione condizionale è esclusa perché la condotta illecita, iniziata nel 2013 e ancora in atto nel 2024, consente una prognosi negativa sulla futura astensione dal reato, fondata su elementi oggettivi rilevanti ex art. 133 c.p.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la condotta si è protratta nel tempo e ha prodotto un danno economico non irrisorio.

  • art. 133 c.p.

    Gli elementi oggettivi del caso concreto, inclusa la durata e le modalità della condotta, possono sorreggere la prognosi negativa richiesta per il diniego della sospensione condizionale della pena.

  • art. 163 c.p.

    La sospensione condizionale della pena può essere negata quando la valutazione prognostica sul futuro comportamento dell'imputato è negativa in base ai parametri di cui all'art. 133 c.p.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta sia apprezzabilmente protratta nel tempo e abbia determinato un danno economico non trascurabile, poiché tali elementi sono incompatibili con l'offensività minima richiesta dall'art. 131-bis c.p.
  • Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi prospettati dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
  • La sospensione condizionale della pena può essere negata sulla base di una prognosi negativa fondata su elementi oggettivi del fatto, specie se la condotta antigiuridica è persistente e ininterrotta nel tempo; in tal caso la motivazione è legittima se ancorata ai parametri dell'art. 133 c.p.
  • In sede di legittimità, sono manifestamente infondati i motivi che si limitano a riproporre doglianze già esaminate e motivate dal giudice di merito, in assenza di specifiche censure su vizi logici o giuridici della decisione.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.