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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36344/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale del riesame di Salerno, con provvedimento dell’11 agosto 2026, aveva rigettato l’appello contro l’ordinanza della Corte di assise di Salerno del 21 giugno 2026, che aveva sospeso ai sensi dell’art. 304, comma 2, c.p.p. i termini di custodia cautelare. La sospensione era stata disposta contestualmente all’ammissione, ex art. 507 c.p.p., di un teste sollecitato dalla parte civile e al conferimento di una perizia balistica, richiesta in relazione ad approfondimenti prospettati anche dalla difesa. Il ricorrente ha dedotto cinque motivi: 1) violazione dell’art. 304, comma 2, c.p.p., perché la valutazione di particolare complessità dovrebbe essere prognostica e riferita alle attività future, mentre il dibattimento era in fase conclusiva e restavano soltanto due attività già calendarizzate; 2) violazione della stessa norma, perché l’eventuale attività istruttoria ulteriore sarebbe stata una mera possibilità ipotetica, non fondata su elementi concreti e specifici; 3) violazione dell’art. 304, comma 1, lett. a), c.p.p., sostenendo che il divieto di sospensione per esigenze di acquisizione della prova dovesse estendersi anche alla sospensione facoltativa del comma 2, poiché la ragione effettiva del provvedimento era l’integrazione istruttoria; 4) ulteriore violazione dell’art. 304, comma 2, c.p.p., poiché i carichi di lavoro e le difficoltà organizzative dell’ufficio non potrebbero giustificare una compressione della libertà personale e nel mese di agosto non erano state fissate udienze; 5) violazione dell’art. 304, commi 2 e 6, c.p.p., dell’art. 13 Cost. e dell’art. 5, par. 3, CEDU, perché la sospensione era stata disposta fino alla deliberazione della sentenza di primo grado senza indicare una data finale determinata, e il limite massimo legale non sarebbe sufficiente a garantire la predeterminazione della durata della privazione della libertà.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i cinque motivi. Ha confermato che la particolare complessità richiesta dall’art. 304, comma 2, c.p.p. va valutata in prospettiva rispetto alle attività processuali da compiere, ma può essere apprezzata considerando anche il contesto dell’istruttoria già svolta, quando le nuove attività vi si innestino e ne accrescano concretamente la complessità. Nel caso concreto la sospensione si fondava su attività istruttorie specificamente disposte — tra cui una perizia balistica, l’esame del perito e di un teste — e sulla ragionevole previsione di ulteriori sviluppi, non su mere congetture; tali attività, anche per il periodo dell’anno e i tempi di espletamento della perizia, non consentivano di prevedere la conclusione del dibattimento prima della scadenza dei termini di fase del 4 ottobre 2026. La Corte ha inoltre escluso che il divieto previsto dall’art. 304, comma 1, lett. a), c.p.p. si estenda alla distinta ipotesi del comma 2: il primo riguarda una sospensione pressoché vincolata conseguente a rinvii per impedimento o richiesta dell’imputato o del difensore, mentre il secondo attiene a una valutazione giudiziale vincolata a presupposti oggettivi di particolare complessità. Le difficoltà logistiche e organizzative possono rilevare se oggettivizzate e collegate allo svolgimento del dibattimento; nel caso concreto, inoltre, nel mese di agosto la perizia era in corso e occorreva attenderne il deposito. È stata respinta anche la censura sulla durata: il riferimento normativo alla conclusione delle udienze o alla deliberazione della sentenza è contenuto entro il limite massimo complessivo previsto dall’art. 304, comma 6, c.p.p., ritenuto sufficiente a escludere un’indeterminata restrizione della libertà. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 304, comma 2, c.p.p.

    L’art. 304 comma 2 cod. proc. pen. consente la sospensione dei termini quando si procede per taluni reati di cui all’art. 407 comma 2 lett. a) cod. proc. pen. nel caso di dibattimenti o giudizi abbreviati particolarmente complessi.

    La sospensione facoltativa è consentita nei procedimenti relativi ai reati indicati dalla norma quando il dibattimento o il giudizio abbreviato presenti particolare complessità, da accertare sulla base di elementi oggettivi e con motivazione adeguata.

  • art. 304, comma 1, lett. a), c.p.p.

    Nel primo caso si tratta, infatti, di sospensione dei termini disposta a fronte di rinvio dell’udienza per impedimento del difensore o dell’imputato o su loro richiesta e dunque è provvedimento obbligato e giustificato da tale richiesta in ragione di un fatto dell’imputato e del difensore ed è solo in tale caso che opera il divieto di sospendere i termini per esigenze di acquisizione delle prove, come emerge dalla lettera della norma che confina tale ipotesi in chiusura del capoverso sub a).

    Il divieto di sospensione per esigenze di acquisizione della prova opera nell’ipotesi del comma 1, lett. a), legata al rinvio per impedimento o richiesta dell’imputato o del difensore, e non si estende alla diversa sospensione per particolare complessità prevista dal comma 2.

  • art. 304, comma 6, c.p.p.

    La presenza, poi, del limite massimo dei termini di custodia di cui all’art. 304 comma 6 cod. proc. pen. è stato ritenuto sufficiente ad escludere il vulnus ad una limitazione indeterminata della libertà personale anche da Corte cost. 204/2012.

    Il limite massimo complessivo dei termini di custodia cautelare, applicabile anche in presenza di sospensioni, costituisce un limite insuperabile e concorre a escludere che la durata della restrizione sia indeterminata.

  • art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p.

    L’art. 304 comma 2 cod. proc. pen. consente la sospensione dei termini quando si procede per taluni reati di cui all’art. 407 comma 2 lett. a) cod. proc. pen. nel caso di dibattimenti o giudizi abbreviati particolarmente complessi.

    La disposizione individua la categoria di reati per i quali può operare la sospensione dei termini per particolare complessità ai sensi dell’art. 304, comma 2, c.p.p.

  • art. 507 c.p.p.

    La ratio sottesa a tale valutazione è del tutto simile alla ragione che ha portato la Corte di Salerno a ritenere che la complessità del dibattimento si potesse apprezzare nella sua interezza solo nel momento in cui interveniva il provvedimento ex art. 507 cod. proc. pen., in ragione delle interazioni della integrazione istruttoria con il materiale già acquisito e dei possibili ulteriori sviluppi istruttori.

    L’ammissione di prove integrative ai sensi dell’art. 507 c.p.p. può costituire un dato concreto per valutare la complessità sopravvenuta del dibattimento, anche in rapporto alle interazioni con il materiale probatorio già acquisito e ai ragionevoli sviluppi dell’istruttoria.

  • art. 13 Cost.

    La presenza, poi, del limite massimo dei termini di custodia di cui all’art. 304 comma 6 cod. proc. pen. è stato ritenuto sufficiente ad escludere il vulnus ad una limitazione indeterminata della libertà personale anche da Corte cost. 204/2012.

    Secondo il passaggio richiamato, il limite massimo complessivo della custodia cautelare è sufficiente a escludere che la sospensione determini una limitazione indeterminata della libertà personale.

  • art. 5, par. 3, CEDU

    La presenza, poi, del limite massimo dei termini di custodia di cui all’art. 304 comma 6 cod. proc. pen. è stato ritenuto sufficiente ad escludere il vulnus ad una limitazione indeterminata della libertà personale anche da Corte cost. 204/2012.

    La Corte respinge la censura sulla durata indeterminata valorizzando il limite massimo legale complessivo della custodia; il testo non sviluppa una distinta interpretazione dell’art. 5, par. 3, CEDU.

Massime di principio

  • La particolare complessità del dibattimento rilevante ai sensi dell’art. 304, comma 2, c.p.p. va valutata prognosticamente in relazione alle attività da compiere, non alla mera attività di studio degli atti; tuttavia, l’istruttoria già svolta può costituire il contesto necessario per apprezzare l’incidenza delle nuove attività e la complessità complessiva del processo.
  • La complessità dibattimentale può derivare da attività istruttorie future già disposte e specificamente individuate, nonché da ulteriori sviluppi ragionevolmente prevedibili sulla base della natura e della connessione delle prove ammesse; non sono sufficienti eventualità puramente ipotetiche.
  • La valutazione della particolare complessità è un accertamento di fatto sindacabile in cassazione solo se la motivazione è carente o illogica; la causa di sospensione ha carattere oggettivo e può riguardare anche difficoltà logistiche e organizzative concrete che incidano sullo svolgimento del dibattimento.
  • Il divieto di sospensione dei termini per esigenze di acquisizione della prova previsto dall’art. 304, comma 1, lett. a), c.p.p. non si estende alla sospensione facoltativa per particolare complessità di cui al comma 2, trattandosi di ipotesi con presupposti e ratio differenti.
  • La sospensione disposta fino alla conclusione delle udienze o alla deliberazione della sentenza non è indeterminata quando resta soggetta al limite massimo complessivo di durata della custodia cautelare previsto dall’art. 304, comma 6, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareImpugnazioni
RamiMisure cautelariProcesso penale

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