Cassazione Penale, Ordinanza n. 00925/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo grado e in appello per il delitto previsto dall'art. 2 del d.lgs. 74/2000, in relazione all'utilizzo di fatture ritenute oggettivamente inesistenti emesse da una società di confezioni. Nel ricorso per cassazione deduceva violazione degli artt. 187, 192 e 533 c.p.p., travisamento della prova e mancanza di motivazione. Sosteneva che le decisioni di merito si fossero fondate esclusivamente sul processo verbale di constatazione, sovrapponendo il piano amministrativo-tributario a quello penale; lamentava inoltre l'assenza di riscontri oggettivi e di attività istruttoria idonea a dimostrare l'inesistenza delle fatture. In particolare contestava che la falsità delle fatture fosse stata affermata in modo meramente presuntivo e che la sua colpevolezza fosse stata desunta dalla mancata esibizione delle stesse, senza che esse gli fossero state previamente richieste.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura fosse fuori fuoco rispetto alla motivazione delle sentenze di merito, poiché la falsità delle fatture non era stata desunta da mere presunzioni, ma da concreti indizi della fittizietà della società emittente: assenza di forniture elettriche, di attrezzature produttive, di veicoli per il trasporto merci, di acquisti di beni o servizi, assenza di dipendenti, incompatibilità tra oggetto sociale della società emittente e quello della società utilizzatrice, nonché genericità delle fatture. Ha inoltre osservato che il ricorrente, avendo scelto il rito abbreviato, aveva reso utilizzabili gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, compreso il PVC. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice applicata per l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ne conferma la rilevanza sulla base degli indizi di inesistenza oggettiva delle fatture.
Richiamato dal ricorrente come norma processuale violata; la Corte non ne accoglie la censura perché la doglianza non corrisponde alla motivazione delle sentenze di merito.
Richiamato dal ricorrente in tema di valutazione della prova; la Corte ritiene che la motivazione di merito si fondasse su concreti indizi e non su mere presunzioni.
Richiamato dal ricorrente sulla regola di giudizio; la Corte non ravvisa violazione, reputando il motivo generico e non pertinente.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata quale parametro per escludere l'addebito della sanzione pecuniaria solo quando l'inammissibilità non sia ascrivibile a colpa del ricorrente; nel caso concreto tale esclusione è stata negata.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo fondato su travisamento della prova o difetto di motivazione è inammissibile quando non si confronta specificamente con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre una diversa lettura del compendio probatorio.
- La falsità delle fatture utilizzate ai fini del reato tributario può essere inferita da plurimi e concreti indizi della fittizietà dell'impresa emittente, quali l'assenza di struttura operativa, di mezzi, di dipendenti e di effettiva attività economica, nonché dalla genericità dei documenti emessi.
- La scelta del rito abbreviato comporta l'utilizzabilità degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero; pertanto non è fondato sostenere l'inutilizzabilità del PVC già acquisito nel procedimento.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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