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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34897/2026 del 30/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il G.u.p. del Tribunale di Catania, con sentenza del 9 marzo 2026 resa su concorde richiesta delle parti, ha applicato all’imputato la pena condizionalmente sospesa di un anno e quattro mesi di reclusione per omicidio stradale. Secondo l’accusa, il 5 gennaio 2025, alla guida di un’autovettura e violando l’art. 154, comma 1, d.lgs. n. 285/1992, egli cagionò per colpa la morte del conducente di un motociclo proveniente dalla corsia opposta e lesioni gravi alla passeggera; al motociclista è stato riconosciuto un contributo causale, con applicazione dell’attenuante di cui all’art. 589-bis, comma 7, c.p. La pena è stata calcolata partendo da due anni, aumentata a due anni ai sensi dell’art. 589-bis, comma 8, c.p. e ridotta per il patteggiamento. È stata inoltre disposta la sospensione della patente per due anni. L’imputato ha impugnato esclusivamente quest’ultima statuizione, non concordata dalle parti. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che la durata, asseritamente superiore alla media edittale, fosse stata determinata con un generico richiamo al grado della colpa, senza applicare esplicitamente i criteri dell’art. 218, comma 2, cod. strada; ha indicato, a sostegno, l’ammenda di 42 euro e la decurtazione di soli due punti conseguenti alle violazioni stradali, nonché l’assenza, nei cinque anni precedenti, di infrazioni comportanti decurtazione di punti. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 222, comma 2-bis, cod. strada, perché la sentenza non chiariva se e in quale misura fosse stata applicata la riduzione prevista per il patteggiamento. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità, sostenendo che la sanzione non superasse la media e che il giudice avesse motivato sinteticamente, applicando una base di tre anni ridotta di un terzo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata non espone il calcolo con cui è stata determinata in due anni la sospensione della patente e non consente di stabilire se sia stata applicata la riduzione, fino a un terzo, prevista dall’art. 222, comma 2-bis, cod. strada per la sentenza di patteggiamento né quale riduzione sia stata operata. Inoltre, pur richiamando le modalità della condotta e il grado della colpa, il giudice non ha indicato gli elementi concreti che giustificassero la gravità attribuita al fatto e non ha reso intellegibile la valutazione dei parametri dell’art. 218, comma 2, cod. strada, compresi il danno, la gravità della violazione e il pericolo derivante dall’ulteriore circolazione. La Corte ha quindi annullato la sentenza limitatamente alla durata della sospensione della patente e ha rinviato per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catania, ufficio G.i.p., in diversa persona fisica. Ha dichiarato irrevocabili le restanti statuizioni.

Norme richiamate

  • art. 218, comma 2, d.lgs. n. 285/1992

    Per quanto riguarda la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 222 cod. strada, il giudice assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto di aver impiegato i criteri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada e questa disposizione prevede che la durata della sospensione della patente di guida debba essere determinata «in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare».

    La motivazione sulla durata della sospensione deve rendere conto dell’applicazione dei criteri normativi relativi al danno, alla gravità della violazione e al pericolo derivante dall’ulteriore circolazione. Se la durata supera la misura media, occorre spiegare concretamente perché tali parametri giustifichino una sanzione superiore.

  • art. 222, comma 2-bis, d.lgs. n. 285/1992

    Non è noto, pertanto, se il Giudice abbia fatto applicazione dell'art. 222, comma 2 bis, cod. strada in base al quale, quando viene pronunciata una sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., tale durata deve essere ridotta «fino a un terzo».

    In caso di sentenza di patteggiamento, la durata della sanzione amministrativa accessoria deve essere ridotta fino a un terzo; la decisione deve permettere di comprendere se e in quale misura la riduzione sia stata effettuata.

  • art. 444 c.p.p.

    Non è noto, pertanto, se il Giudice abbia fatto applicazione dell'art. 222, comma 2 bis, cod. strada in base al quale, quando viene pronunciata una sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., tale durata deve essere ridotta «fino a un terzo».

    La pronuncia resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. comporta l’applicazione della riduzione della durata della sospensione prevista dall’art. 222, comma 2-bis, cod. strada; il calcolo deve risultare ricostruibile dalla motivazione.

  • art. 624 c.p.p.

    Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. deve essere dichiarata l'irrevocabilità delle rimanenti statuizioni della sentenza impugnata.

    Quando l’annullamento è limitato a una parte della decisione, le statuizioni non annullate diventano irrevocabili.

Massime di principio

  • La determinazione della durata della sospensione della patente ai sensi dell’art. 222 cod. strada rientra nella discrezionalità del giudice di merito, ma la motivazione deve dare conto dell’impiego dei criteri indicati dall’art. 218, comma 2, cod. strada: entità del danno, gravità della violazione e pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare.
  • Se la durata della sospensione è fissata entro la media edittale, può essere sufficiente un richiamo, anche sintetico, ai criteri normativi; se supera la media, il giudice deve illustrare le ragioni concrete per cui i parametri valutati giustificano una sanzione superiore.
  • Quando la sospensione della patente è applicata in una sentenza di patteggiamento, la motivazione deve rendere verificabili la base di calcolo e l’applicazione, nonché la misura, della riduzione prevista dall’art. 222, comma 2-bis, cod. strada.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOmicidio stradale
RamiProcesso penaleReati stradali
SottomaterieOmicidio stradale

Testo integrale

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