Cassazione Penale, Ordinanza n. 40656/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna per il delitto di falsità personale. Il ricorso articolava tre motivi: il primo e il terzo denunciavano violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e al diniego delle circostanze attenuanti generiche; il secondo motivo eccepiva l'intervenuta prescrizione del reato, assumendo che il termine fosse già decorso al momento della decisione di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo e il terzo motivo fossero meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese in appello; ha poi giudicato manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione, osservando che il termine massimo sarebbe maturato solo dopo la sentenza impugnata e che, in ogni caso, l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare e dichiarare la prescrizione maturata successivamente alla decisione di merito. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza impugnata riguardava la conferma della condanna per il delitto di falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.
La Corte richiama la censura difensiva sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, ritenendo che sul punto i giudici di merito avessero già adeguatamente motivato.
Il ricorso contestava il diniego delle attenuanti generiche, ma la Corte ha rilevato che la doglianza riproponeva questioni già esaminate e disattese in appello.
È richiamata solo ai fini del computo della prescrizione, precisando che anche senza considerare le sospensioni previste dalla legge il termine massimo non era ancora maturato alla data della sentenza impugnata.
È la norma implicata nel calcolo del termine massimo di prescrizione richiamato dalla Corte per escluderne la maturazione prima della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre censure già dedotte e specificamente disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi con la motivazione impugnata.
- La prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata non può essere dichiarata quando il ricorso per cassazione sia inammissibile, poiché non si instaura un valido rapporto di impugnazione.
- Ai fini della verifica della prescrizione occorre considerare il termine massimo maturabile e le eventuali sospensioni; se il termine decorre dopo la decisione di merito, la relativa eccezione non incide sull'impugnazione già proposta.
- La deduzione del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche richiede una critica effettiva alla motivazione di merito; la mera riproposizione delle stesse censure non è sufficiente per ottenere l'annullamento.
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