Cassazione Penale, Sentenza n. 1770/2022 del 17/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Gaetani Liseo ha impugnato chiedendo l'annullamento perché la Corte di appello non avrebbe rilevato l'estinzione per prescrizione del reato contravvenzionale contestato (capo f). Marretta Maurizio ha proposto ricorso con due motivi: (1) travisamento e omessa valutazione di specifiche deposizioni (Tanino Mortillaro, Danilo Marretta, Angelo Maniscalco) che, secondo il ricorrente, avrebbero escluso la sua responsabilità per il fatto contestato al capo m); (2) travisamento delle deposizioni di Stefano Cacciatore, Francesco Traina e Rosa Maltese e valutazione contraddittoria delle dichiarazioni de relato rispetto ad altre testimonianze.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di Gaetani: ha rilevato che egli aveva impugnato la pronuncia anche con riferimento al capo f) e che la prescrizione del reato contravvenzionale si era già verificata nel corso del giudizio di secondo grado; perciò la sentenza è stata annullata senza rinvio nei suoi confronti e la pena relativa (aumento per continuazione pari a 5 giorni di reclusione) è stata eliminata. Il ricorso di Marretta è stato dichiarato inammissibile: il primo motivo (presunto travisamento delle deposizioni) non ha evidenziato una difformità palese e decisiva tra le dichiarazioni e la motivazione; il secondo motivo era in realtà una richiesta di rivalutazione del merito e quindi non proponibile in Cassazione. Per l'inammissibilità il Marretta è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che, essendo il reato contravvenzionale estinto per prescrizione già nel corso del secondo grado e non ricorrendo ipotesi ostative previste dal comma 2, dovesse essere rilevata anche d'ufficio e ciò ha comportato l'annullamento senza rinvio per il ricorrente Gaetani.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
La norma regola i motivi di ricorso per cassazione in ordine al vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che le censure di Marretta non raggiungessero il livello richiesto per configurare un travisamento decisivo della prova.
art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Riferita dalla Corte per spiegare che il travisamento rilevante in cassazione deve riguardare una prova decisiva la cui diversa valutazione avrebbe sicuramente determinato diversa pronuncia.
art. 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen.
La Corte d'appello, condividendo il Tribunale, ha valorizzato l'assenza di riscontri esterni alle dichiarazioni della persona offesa (anche essa imputata in reato collegato) ai fini dell'assoluzione sul capo I), applicando i criteri di valutazione della testimonianza prevista dagli articoli citati.
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende per ricorsi infondati o inammissibili: la Corte ha imposto a Marretta il pagamento di euro 3.000,00.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 e Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020
Richiamate per puntualizzare il principio secondo cui il vizio di travisamento deve avere un oggetto definito e inoppugnabile e la prova travisata deve essere "decisiva"; la mancata dimostrazione di tali requisiti rende la censura inammissibile.
Massime di principio
- Il giudice di merito deve essere valutato in Cassazione solo quando l'errore denunciato sia palese, definito e riguardi una prova decisiva; censure generiche sulla valutazione dell'attendibilità dei testimoni sono spesso inammissibili.
- Se l'imputato impugna la sentenza anche con riferimento a un reato ormai prescritto, la prescrizione del reato deve essere rilevata anche d'ufficio dalla Corte d'appello o dalla Cassazione; se il termine è già maturato e non sussistono impedimenti, la statuizione va annullata senz'alcun rinvio nella parte relativa alla pena prescritta.
- Le dichiarazioni de relato (quanto riferito da altri) richiedono coerenza nella valutazione: se il giudice ritiene inattendibile una fonte simile deve motivare perché non applica lo stesso criterio ad altre dichiarazioni analoghe.
- In Cassazione non è ammessa una nuova valutazione complessiva del materiale probatorio: chi impugna deve indicare con precisione quali atti o dichiarazioni siano state travisate in modo incontrovertibile e in che modo ciò avrebbe determinato una diversa decisione.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e, nei casi previsti, il pagamento di somme alla Cassa delle ammende; perciò le doglianze devono essere selezionate e ben fondate prima del deposito del ricorso.
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