Cassazione Penale, Sentenza n. 44531/2024 del 05/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva: 1) errata applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 1 lett. d), d.P.R. 309/90, per non essere stato accertato che fosse consapevole della presenza di armi nella sua abitazione; 2) violazione di legge per difetto di correlazione tra richiesta e dispositivo, in quanto la sentenza indicava una multa di euro 14.120 anziché la pena richiesta di euro 14.000 di multa e euro 120 di ammenda.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo (la presunta errata qualificazione non risultava evidentemente eccentrica rispetto al capo di imputazione e il ricorrente aveva concordato la pena anche per il capo relativo alla detenzione di armi). Ha invece ritenuto fondato il secondo motivo, riconoscendo una svista materiale nel dispositivo e procedendo, ai sensi dell'art. 619 c.p.p., alla rettifica sostituendo "euro 14.120 di multa" con "euro 14.000 di multa ed euro 120 di ammenda". Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Norma sul patteggiamento: la vicenda deriva da una sentenza emessa con applicazione dell'accordo di cui all'art. 444.
Consente il ricorso per cassazione avverso il patteggiamento nei limiti stabiliti; la Corte ricorda i limiti della deducibilità di errate qualificazioni giuridiche in sede di cassazione.
Consente la rettifica degli errori materiali o di computo del dispositivo: la Corte ha operato la correzione della svista numerica nel dispositivo.
d.P.R.
art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 309/90
Norma contestata in riferimento alla condotta di cui al capo A; la Corte ha ritenuto che dalla contestazione non emergesse immediatamente l'erronea applicazione dell'aggravante.
d.P.R.
art. 80, comma 1 lett. d), d.P.R. 309/90
Circostanza aggravante relativa alla presenza di armi: il ricorrente contestava la sua applicazione per mancanza di accertamento sulla consapevolezza, ma la Corte l'ha ritenuta materia non manifestamente eccentrica rispetto all'imputazione.
legge
artt. 2 e 7 L. n. 895/1967
Norme sulla detenzione illecita di armi richiamate come capo B per cui il ricorrente aveva concordato la pena; ciò ha inciso sull'ammissibilità della doglianza relativa all'aggravante.
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. 6, n. 44393 del 24/9/2019; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019
Precisa che nei procedimenti di patteggiamento la cassazione può censurare l'erronea qualificazione giuridica solo se palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione; errori valutativi non manifesti sono inammissibili.
Massime di principio
- In sede di patteggiamento le censure sulla qualificazione giuridica sono ammesse in cassazione solo se l'errore è manifestamente eccentrico rispetto all'imputazione; altrimenti la doglianza è inammissibile.
- Se il ricorrente ha concordato la pena anche per capi connessi (p.es. detenzione di armi), la possibilità di impugnare l'applicazione di aggravanti connesse può essere fortemente limitata.
- Errori materiali o di computo nel dispositivo della sentenza (es. somma diversa da quella richiesta) sono rettificabili d'ufficio o su istanza ai sensi dell'art. 619 c.p.p. senza incidere sul merito della decisione.
- Il controllo sulla correlazione tra richiesta delle parti e dispositivo è formale ma rilevante: difformità evidenti devono essere corrette per ricondurre il dispositivo all'accordo sostanziale.
- Per impugnare l'applicazione di un'aggravante è necessario dimostrare in modo chiaro e immediato che la circostanza è insussistente o applicata in modo manifestamente errato, non limitarsi a generiche critiche valutative.
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