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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25463/2023 del 30/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un processo presupposto instaurato nel 2009 dai ricorrenti, dipendenti della Guardia di Finanza, volto ad ottenere il diritto al calcolo della pensione secondo il sistema contributivo. In pendenza di quel giudizio era stato proposto un primo ricorso per equa riparazione ex L. n. 89/2001, definito con liquidazione di euro 3.300 per 6 anni e 6 mesi di durata irragionevole. Successivamente era stato depositato un secondo ricorso per far valere un ulteriore ritardo di 7 mesi maturato dopo il deposito del primo. La corte territoriale aveva rigettato la domanda ritenendo che il secondo ricorso frazionasse abusivamente una pretesa unitaria, poiché la prima domanda avrebbe potuto essere estesa anche alla durata sopravvenuta. Nel ricorso per cassazione i privati deducevano, con un unico motivo, da un lato la violazione dell'art. 6 par. 1 CEDU e degli artt. 2 e 2-bis L. n. 89/2001 in punto di quantificazione dell'equo indennizzo; dall'altro sostenevano che il successivo ritardo non fosse deducibile nel primo procedimento per la struttura del rito ex L. n. 89/2001, poiché una volta depositato il ricorso la domanda non sarebbe modificabile e non sarebbe proponibile opposizione al solo fine di far valere ulteriore durata non ragionevole.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo profilo, ha osservato che la censura mirava in realtà a contrapporre una diversa valutazione della parte privata alla motivazione della corte territoriale sulla quantificazione dell'indennizzo, senza indicare un effettivo vizio di legittimità. Quanto al secondo profilo, ha rilevato che il motivo attaccava soltanto una delle due rationes decidendi poste a base del rigetto: la sentenza impugnata era infatti sorretta anche da una seconda autonoma ragione, secondo cui non era stato allegato quale concreto patema d'animo, diverso da quello già indennizzato, fosse derivato dall'ulteriore protrarsi del giudizio; tale seconda ratio non era stata efficacemente censurata. Ne è conseguita l'inammissibilità del ricorso con condanna dei ricorrenti alle spese.

Norme richiamate

  • art. 6 par. 1 CEDU

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e la conseguente debenza dell'equa riparazione.

  • art. 2 L. n. 89/2001

    Richiamato dai ricorrenti quale base normativa del diritto all'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo.

  • art. 2-bis L. n. 89/2001

    Richiamato dai ricorrenti per contestare la quantificazione dell'indennizzo e il regime dell'equa riparazione.

  • Cass. 9752/2017

    Citata come precedente sul principio secondo cui, quando una decisione è sorretta da più rationes decidendi autonome, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile la censura diretta contro le altre.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di merito è fondata su più rationes decidendi autonome e ciascuna è sufficiente da sola a sorreggerne il dispositivo, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte: l'omessa impugnazione anche di una sola comporta l'inammissibilità delle censure relative alle altre.
  • In sede di legittimità non è ammissibile trasformare in violazione di legge una mera diversa valutazione del fatto o della quantificazione operata dal giudice di merito, se la motivazione impugnata è logicamente e giuridicamente congrua.
  • Nel giudizio di equa riparazione, la deduzione di un ulteriore segmento di durata irragionevole deve confrontarsi con l'assetto processuale e con l'effettiva allegazione di un pregiudizio ulteriore rispetto a quello già indennizzato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPensioni
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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