Sentenza n. 4651/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 319/2024 del Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, pubblicata in data 06/02/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento del Ministero all’obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, che riconosceva alla ricorrente la carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, per complessivi 1.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, deducendo che il Ministero non aveva eseguito la sentenza n. 319/2024 del Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, pubblicata il 6 febbraio 2025 e notificata con richiesta di adempimento il 28 marzo 2025, passata in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere la carta docente nella misura di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, per un totale di 1.500 euro. In prossimità della camera di consiglio, la ricorrente ha documentato l’accredito delle somme e chiesto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo decorso dalla notifica della sentenza il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, secondo la documentazione prodotta dalla ricorrente, le somme dovute erano state accreditate sulla carta docente. In applicazione della soccombenza virtuale, ha condannato il Ministero alle spese, liquidate in 800 euro per compensi e spese, oltre IVA, CPA e contributo unificato se dovuto, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
Con il ricorso in epigrafe la parte ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione al predetto giudicato, chiedendo l’ottemperanza alla sentenza.
Il giudizio di ottemperanza è lo strumento con cui la parte ha chiesto l’esecuzione del giudicato; la controversia si è poi conclusa per cessazione della materia del contendere dopo l’adempimento.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il ricorso è procedibile, in quanto è decorso, dopo la notifica della sentenza, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Il ricorso per ottemperanza è procedibile una volta decorso, dalla notificazione della sentenza, il termine di 120 giorni previsto dalla disposizione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, se l’amministrazione adempie integralmente al giudicato nel corso del processo e la parte ricorrente documenta l’avvenuta esecuzione, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- In caso di cessazione della materia del contendere conseguente all’adempimento sopravvenuto dell’amministrazione, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
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