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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06348/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. contro una precedente sentenza della Corte di cassazione che aveva rigettato il suo ricorso avverso la decisione della Corte di appello. Sosteneva, in sintesi, che la sentenza di legittimità avesse erroneamente ritenuto parziali alcune deposizioni richiamate dalla difesa, mentre esse sarebbero state riportate integralmente; inoltre deduceva il mancato rilievo officioso di una nullità assoluta. La Corte ha però ritenuto che il primo motivo fosse generico, perché non veniva spiegato in che modo l’asserito errore percettivo fosse decisivo rispetto alla motivazione complessiva della sentenza impugnata, fondata anche su altri elementi probatori; il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché la mancata rilevazione officiosa di una nullità assoluta non può essere fatta valere come errore di fatto nel ricorso straordinario, trattandosi di questione di giudizio e non di percezione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario. Ha precisato che il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. è circoscritto agli errori di fatto decisivi, consistenti in una svista percettiva sugli atti interni al giudizio di legittimità, e non consente rivalutazioni del percorso argomentativo o censure di giudizio. Per conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nell’evidente inammissibilità dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    Il ricorso straordinario è ammissibile solo per errore di fatto, inteso come svista o equivoco percettivo sugli atti interni al giudizio di cassazione; restano esclusi gli errori di giudizio, di valutazione o di interpretazione degli atti e delle norme.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se ravvisabile colpa nell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nell'inammissibilità dell'impugnazione.

  • Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla

    Richiamata a sostegno del principio per cui l'inammissibilità manifesta dell'impugnazione può fondare la condanna alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

  • Sez. 5, n. 25239 del 13/07/2020, Furnari

    Richiamata per affermare che il ricorso straordinario ex art. 625-bis non consente alcuna rivalutazione del percorso logico-argomentativo e si limita alla correzione di errori percettivi decisivi.

  • Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, Apicella

    Richiamata per ribadire che l'errore rilevante ex art. 625-bis deve essere decisivo, cioè tale da condurre a una pronuncia diversa.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è uno strumento eccezionale, esperibile solo quando la decisione di cassazione sia frutto di una svista percettiva immediatamente riferibile agli atti interni del giudizio di legittimità.
  • Non integra errore di fatto la censura che, sotto l'apparenza di un errore percettivo, miri in realtà a contestare la valutazione delle prove, la lettura degli atti o la correttezza della motivazione; tali doglianze restano estranee al perimetro del rimedio straordinario.
  • Per essere rilevante, l'errore di fatto deve essere decisivo, cioè deve aver determinato una pronuncia diversa da quella che sarebbe stata resa in assenza della svista.
  • La mancata rilevazione officiosa di una nullità assoluta non può essere convertita in errore di fatto ai fini del ricorso straordinario, se la doglianza richiede una valutazione giuridica e non una mera correzione percettiva.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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