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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25204/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto di confisca della somma di euro 128.000,00 sequestrata il 6 giugno 2015 al ricorrente. Il ricorrente deduceva in primo luogo la perdita di efficacia della confisca ai sensi dell'art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159/2011 per mancata decisione della Corte d'appello entro il termine perentorio di un anno e sei mesi decorrente dal deposito del ricorso di appello (appello proposto il 6 dicembre 2020). Contestava inoltre la carenza di presupposti indiziari per ritenere la disponibilità o il possesso delle somme da parte del proposto Antonio Femia e l'erronea estensione degli effetti del sequestro/confisca al padre (assenza di convivenza) e l'insufficiente valutazione probatoria delle dichiarazioni rese da Antonio e di altri indizi a suo carico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso con riferimento al primo motivo (decorrenza del termine di un anno e sei mesi) ritenendolo fondato, ha annullato senza rinvio il decreto impugnato e ha dichiarato cessata l'efficacia della misura di prevenzione della confisca nei confronti del terzo interessato. La somma di euro 128.000,00 è stata ordinata restituita al ricorrente. La Corte ha ritenuto che non siano intervenuti atti idonei a sospendere o rinnovare la decorrenza del termine e che la rinnovazione del termine richiede un annullamento in senso sostanziale della decisione di appello, non una mera riqualificazione procedurale.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 27, comma 6

    La confisca perde efficacia se la Corte d'appello non si pronuncia entro il termine perentorio di un anno e sei mesi dal deposito del ricorso in appello. Per il terzo interessato che ha partecipato al procedimento di primo grado e ha proposto tempestivamente appello il termine decorre dal deposito del suo atto e non viene automaticamente rinnovato da atti meramente processuali o di riqualificazione; solo un annullamento 'sostanziale' della decisione d'appello (con rinvio) può, in presenza dei presupposti, comportare una nuova decorrenza.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 24, comma 2

    Prevede la possibilità di proroga del termine per motivi di indagini complesse (periodi di sei mesi fino a due volte). Le proroghe devono essere motivate e rientrano nel computo dei termini; in mancanza di un decreto motivato di proroga non opera sospensione dei termini.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 19, comma 3

    Regola la posizione dei terzi proprietari/conviventi rispetto ai beni sequestrati; la Corte ha richiamato il principio che non può estendersi la misura patrimoniale al terzo senza presupposti quali la convivenza o elementi che dimostrino la disponibilità diretta delle somme.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 20

    Norma richiamata nelle censure difensive circa l'onere probatorio e la necessità che il provvedimento indichi concreti elementi indiziari sulla disponibilità dei beni da parte del proposto; la Corte evidenzia che la sola affermazione non è sufficiente senza riscontri oggettivi.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (richiamato nei fatti)

    Riferimento al reato per cui Antonio Femia è stato coinvolto: la presenza di una condanna del proposto non sostituisce la prova della disponibilità diretta delle somme in capo al terzo interessato.

Massime di principio

  • Se un terzo interessato ha partecipato al giudizio di primo grado e propone tempestivamente appello, il termine perentorio di un anno e sei mesi ex art. 27, comma 6, d.lgs. 159/2011 decorre dal deposito del suo ricorso e produce effetti a suo favore se la Corte di appello non decide nel termine.
  • Mere operazioni processuali di qualificazione dell'impugnazione o di trasmissione degli atti (ad es. riqualificazione come incidente di esecuzione o successiva riqualificazione come appello) non sono equiparabili a una sentenza di annullamento con rinvio e quindi, di norma, non rinnovano né sospendono la decorrenza del termine per l'efficacia della confisca.
  • Solo un annullamento sostanziale da parte della Corte di Cassazione (con o senza rinvio che incida sulla decisione di merito) può dare luogo a una nuova decorrenza del termine di un anno e sei mesi; atti che si limitano a questioni procedurali non determinano la rinnovazione automatica del termine.
  • In assenza di provvedimenti motivati di sospensione o di proroga dei termini, la mancata decisione della Corte d'appello entro il termine perentorio determina la perdita di efficacia della confisca e l'obbligo di restituzione al terzo interessato.
  • Sulla disponibilità delle somme sequestrate grava l'onere probatorio dell'ufficio: condanne o dichiarazioni del proposto richiedono riscontri oggettivi e indizi concreti; l'appello del terzo può efficacemente contestare la riconducibilità patrimoniale attribuita dal giudice all'imputato proposto.
  • La convivenza e la titolarità effettiva sono fattori determinanti per estendere misure patrimoniali a familiari o terzi; in loro assenza occorrono elementi indiziari forti e verificabili.

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