Cassazione Penale, Sentenza n. 51389/2023 del 22/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza d'appello che aveva confermato la responsabilità per il reato di lesioni personali (capo A: colpo di coltello, lesioni guaribili in 10 giorni) e ricordato l'estinzione per prescrizione del reato di porto ingiustificato di coltello (capo B). Contestati: l'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), il diniego delle attenuanti generiche, la mancata eliminazione della porzione di pena riferibile al reato estinto per prescrizione e la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di rinvio nonostante il deposito tardivo delle conclusioni ai sensi dell'art. 23-bis d.lgs. 29 ottobre 2020, n. 137.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente. La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e alla statuizione di condanna alla rifusione delle spese di parte civile: ha disposto la rideterminazione della pena in mesi cinque e giorni dieci di reclusione (eliminando l'aumento di un mese per continuazione attribuito al capo B estinto e ricalcolando la diminuzione per il rito abbreviato) e ha eliminato la condanna alla rifusione delle spese pari a euro 740,00 (oltre oneri) in favore della parte civile per tardività del deposito delle conclusioni. Il resto del ricorso è stato rigettato: la Corte ha confermato l'esclusione della non punibilità per particolare tenuità e il diniego delle attenuanti generiche, ritenendo adeguata la motivazione del giudice del rinvio.
Norme richiamate
Si tratta della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto che non ricorrano i presupposti nel caso concreto a causa della gravità dell'azione (colpo di coltello), dell'entità delle lesioni e dell'assenza di elementi che riducessero l'offensività del fatto; la Corte ha inoltre ricordato che il giudice deve motivare sull'insieme degli elementi rilevanti (movente, gravità, conseguenze) e non può fondare il diniego su criteri non pertinenti (es. articolazioni di pentimento non previste dalla norma).
art. 81, ultimo comma, cod. pen. (aumento per continuazione)
L'aumento per continuazione applicato in primo grado (un mese) è stato eliminato dalla Corte di cassazione perché riferibile al reato dichiarato estinto per prescrizione (capo B); conseguentemente la pena complessiva è stata rideterminata senza quella porzione.
art. 23-bis d.lgs. 29 ottobre 2020, n. 137 (conv. con legge 18 dicembre 2020, n. 176)
Nel rito speciale disciplinato dall'art. 23-bis i difensori delle parti private devono presentare le conclusioni scritte, trasmesse telematicamente alla cancelleria, entro il quinto giorno antecedente l'udienza; il deposito oltre tale termine comporta che le conclusioni non siano utilmente deliberate e la parte civile che depositi tardivamente non ha diritto alla liquidazione delle spese processuali nel giudizio di rinvio (viene assimilata alla non comparsa).
Massime di principio
- Se la Corte di cassazione dichiara estinto per prescrizione un capo di imputazione, il giudice del rinvio deve eliminare la porzione di pena riferibile a quel capo e rideterminare la pena complessiva tenendo conto delle eventuali diminuzioni (es. rito abbreviato).
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione concreta della ridotta offensività del fatto: gravità dell'azione, entità delle lesioni, movente e conseguenze sono elementi decisivi; l'assenza di pentimento non è di per sé parametro dirimente previsto dalla norma.
- Il giudice di rinvio non è vincolato alla formulazione argomentativa della sentenza annullata: può porre a fondamento della decisione un percorso motivazionale in parte diverso e integrato, purché risponda alle censure di legittimità.
- Nel negare le attenuanti generiche non è necessario esaminare tutti gli elementi favorevoli; è sufficiente una valutazione riferita agli elementi ritenuti decisivi, purché il giudice dia conto delle considerazioni specifiche mosse dall'interessato.
- Nel rito speciale previsto dall'art. 23-bis, i termini per il deposito telematico delle conclusioni sono perentori: il deposito tardivo può comportare l'impossibilità per la parte civile di ottenere la liquidazione delle spese processuali e può essere trattato come una mancata comparizione.
- Le questioni relative al trattamento sanzionatorio e alla liquidazione delle spese possono essere oggetto di annullamento senza rinvio da parte della Cassazione quando la decisione impugnata non abbia provveduto correttamente sulle determinazioni conseguenti a pronunce di estinzione o a vizi procedurali riguardanti il grado di rinvio.
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