Cassazione Penale, Sentenza n. 39120/2022 del 17/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma di condanna per furto di energia elettrica, denunciando l'erronea ritenuta sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 625, n. 7 c.p. (cose esposte alla pubblica fede). La difesa deduceva che la sottrazione di energia non era avvenuta mediante un allacciamento abusivo e diretto alla rete esterna (rete Enel) ma tramite un collegamento al misuratore interno dell'appartamento, per cui non sussisterebbe l'esposizione alla pubblica fede addebitata a titolo di aggravante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente all'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p., annullando la sentenza impugnata e rinviando per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte territoriale non abbia adeguatamente esplicitato e tratto dall'imputazione la consistenza fattuale della circostanza aggravante (mancata 'contestazione in fatto' sufficiente), con un vizio argomentativo che ne compromette la tenuta. La sentenza è quindi annullata solo rispetto all'accertamento dell'aggravante; il resto della condanna resta impregiudicato e dovrà essere riesaminato dalla Corte d'appello sul punto specifico secondo i principi richiamati.
Norme richiamate
Richiamato nell'imputazione in relazione alla determinazione della pena (circostanza processuale collegata alla responsabilità dell'imputata)
Norma delittuosa principale (furto), cui è stato ricondotto il fatto materiale dell'impossessamento di energia elettrica
Aggravante per furto quando riguarda 'cose esposte alla pubblica fede'. La Corte ha richiamato che tale aggravante può operare nel furto di energia elettrica se sussiste un allacciamento abusivo alla rete pubblica; tuttavia la Cassazione ha precisato che l'aggravante non può essere ritenuta senza che la circostanza sia adeguatamente contestata in fatto nell'imputazione e adeguatamente motivata dal giudice
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamato solo in relazione alla modalità di svolgimento dell'udienza (riferimento formale all'udienza svolta ai sensi della norma emergenziale)
Massime di principio
- Le circostanze aggravanti previste dalla legge devono essere contestate almeno 'in fatto' nell'imputazione: ciò significa che l'accusa deve indicare con sufficiente chiarezza gli elementi materiali che costituiscono l'aggravante, altrimenti il giudice non può applicarla.
- Nel caso di furto di energia elettrica va valutata la tipologia dell'allacciamento: un allacciamento abusivo diretto alla rete pubblica è quello che più facilmente integra l'aggravante 'cose esposte alla pubblica fede', mentre un intervento sul misuratore o un collegamento interno non comporta automaticamente l'esposizione della rete alla pubblica fede.
- Il giudice d'appello, quando ritiene sussistente un'aggravante non espressamente o sufficientemente indicata nell'imputazione, deve esplicitare in motivazione in che modo gli elementi di fatto dell'imputazione ricomprendono la circostanza aggravante; la mancata esplicitazione è vizio suscettibile di annullamento.
- Per la difesa è opportuno contestare tempestivamente la mancata 'contestazione in fatto' delle aggravanti e richiedere l'esclusione dell'aggravante quando l'imputazione non consente di comprendere con chiarezza gli elementi che la integrano.
- In sede di rinvio il giudice chiamato a riesaminare dovrà verificare sia la corrispondenza tra imputazione e aggravante sia la effettiva natura tecnica dell'allacciamento (luogo del contatore, punto di prelievo, modalità del collegamento) per stabilire se sussista l'esposizione alla pubblica fede.
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