Cassazione Penale, Ordinanza n. 03327/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità del motivo ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p., poiché la censura non era specifica e non confrontava adeguatamente la motivazione della sentenza impugnata. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per il possesso e la fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Con un solo motivo ha chiesto, in via principale, l'assoluzione dal fatto contestato previa riqualificazione della condotta in una generica ipotesi di "falso"; in via subordinata, ha chiesto la riduzione del trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto il motivo generico e indeterminato, perché non indicava in modo specifico gli elementi posti a base della censura e non consentiva di individuare i rilievi mossi alla sentenza impugnata. È stato inoltre rilevato che la stessa genericità era già presente nell'atto di appello.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di impugnazione deve essere specifico e indicare con precisione gli elementi di censura; la mancanza di specificità rende il ricorso inammissibile, soprattutto quando la sentenza impugnata è sorretta da motivazione logicamente corretta.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è generico o indeterminato e non consente al giudice di legittimità di comprendere con precisione le ragioni della censura e il perimetro del sindacato richiesto.
- La specificità del motivo di impugnazione richiede un confronto puntuale con la motivazione della decisione impugnata; non è sufficiente una richiesta di assoluzione o di riqualificazione formulata in termini assertivi o apodittici.
- La reiterazione della stessa genericità già presente nell'atto di appello rafforza il giudizio di inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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