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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08678/2026 del 07/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (utente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto per servizi di telefonia fissa e accesso a internet: l'attrice lamentava l'interruzione dei servizi senza preavviso dal 19 maggio 2024, aveva attivato un tentativo di conciliazione presso il Corecom e aveva ottenuto una dichiarazione del Corecom che imponeva alla società la riattivazione della linea, rimasta però inadempiuta. In giudizio chiedeva in via principale l'adempimento specifico, cioè la riattivazione dei servizi, oltre al pagamento di un indennizzo quantificato in euro 912,60 o diversa somma; in via subordinata domandava la risoluzione del contratto con la stessa pretesa pecuniaria. Il Tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza per valore ritenendo che il valore della causa fosse inferiore a euro 10.000 e quindi rientrasse nella competenza del Giudice di pace. Con il regolamento di competenza la ricorrente ha sostenuto che la competenza andasse determinata sulla base della domanda originaria, comprensiva della domanda di facere specifico, che era soggetta all'art. 14 c.p.c. e, non essendo stata specificamente contestata nel suo valore dalla convenuta, doveva presumersi di valore idoneo a radicare la competenza del Tribunale; ha inoltre dedotto che la successiva cessazione della materia del contendere solo su uno dei capi non incideva sulla competenza già determinata al momento della proposizione della domanda.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento di competenza, rilevando che il Tribunale aveva omesso di considerare la domanda di adempimento specifico consistente nella riattivazione dei servizi. Ha affermato che tale domanda era soggetta al criterio di determinazione del valore di cui all'art. 14 c.p.c. e che, essendo stata proposta in cumulo con domande di valore determinato o determinabile, si presumeva di valore tale da radicare la competenza del Tribunale. Poiché la convenuta aveva contestato la competenza ignorando del tutto la domanda di facere e senza contestarne specificamente il valore, la presunzione di valore non poteva essere superata. È stata quindi dichiarata la competenza del Tribunale di Roma, con termine di tre mesi per la riassunzione e condanna della resistente alle spese del regolamento.

Norme richiamate

  • art. 42 c.p.c.

    indicato come base del regolamento di competenza proposto dalla parte soccombente sulla questione di competenza

  • art. 47, ultimo comma, c.p.c.

    richiamato con riferimento alla mancata depositazione di scrittura difensiva da parte della resistente nel regolamento

  • art. 7 c.p.c.

    richiamato dal Tribunale per affermare la competenza per valore del Giudice di pace, ma ritenuto non correttamente applicato perché non era stata considerata la domanda di facere specifico

  • art. 10 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per affermare che la competenza si determina in base alla domanda originaria al momento della proposizione

  • art. 14 c.p.c.

    ritenuto applicabile alla domanda di adempimento di un facere specifico; in caso di cumulo con domande di valore determinato o determinabile, la domanda di facere si presume di valore idoneo a incidere sulla competenza se non specificamente contestata

  • art. 50 c.p.c.

    richiamato per fissare il termine di riassunzione davanti al giudice dichiarato competente

Massime di principio

  • Ai fini della competenza per valore, il giudice deve considerare tutte le domande cumulate, comprese quelle aventi ad oggetto un facere specifico, e non può limitarsi al solo petitum pecuniario.
  • La domanda di adempimento a un facere specifico, quando è proposta in cumulo con altre domande, segue il criterio di determinazione del valore di cui all'art. 14 c.p.c. e si presume di valore idoneo a radicare la competenza del tribunale, salvo specifica contestazione della controparte.
  • La competenza si determina sulla base della domanda proposta al momento dell'introduzione del giudizio e non è incisa, di per sé, da eventi successivi che comportino la cessazione della materia del contendere solo su alcuni capi della domanda.
  • Se la parte convenuta contesta la competenza per valore ma omette di confrontarsi con una domanda autonoma di facere rilevante ai fini della soglia, la contestazione è insufficiente a superare la presunzione di valore derivante dall'art. 14 c.p.c.
  • Nel regolamento di competenza, l'omessa considerazione di una domanda rilevante ai fini del valore integra errore nella determinazione della competenza e comporta la declaratoria del giudice competente e la riassunzione del processo davanti ad esso.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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