Cassazione Penale, Sentenza n. 5823/2024 del 09/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Roma del 17/02/2023 che, in parziale riforma del giudizio abbreviato del G.U.P., l'ha condannata per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art.12 d.lgs. 25/07/1998, n.286). L'imputata contesta in particolare: 1) l'applicazione di una pena superiore alla media edittale senza adeguata motivazione; 2) il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena nonostante i presupposti; 3) la questione di incostituzionalità dell'art.59, comma 1, lett.d), legge 24/11/1981, n.689 (divieto di sostituzione per reati di cui all'art.4-bis l.26/07/1975, n.354).
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso limitatamente al primo motivo ritenendolo fondato: ha ritenuto insufficiente la motivazione della Corte d'appello nell'applicare una pena superiore alla media edittale (anni 3 e mesi 9 di reclusione e euro 15.000 di multa) senza specificare i criteri soggettivi e oggettivi di cui all'art.133 c.p. Ha quindi annullato la sentenza impugnata esclusivamente in relazione al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio ad altra sezione per un nuovo giudizio sulla determinazione della pena.
Norme richiamate
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico immigrazione)
art. 12, comma 1 e comma 3, lett. d)
Il fatto è stato originariamente valutato ai sensi del comma 3, lett. d) ma la Corte d'appello, in linea con la sentenza della Corte costituzionale n.63/2022, ha derubricato il fatto al comma 1; ciò comporta l'applicazione di una diversa cornice edittale da considerare nella determinazione della pena.
L'art.133 c.p. indica i criteri (soggettivi e oggettivi) che il giudice deve valutare nella determinazione della pena; la Corte di legittimità richiama che quando la pena è pari o sopra la media edittale è necessaria motivazione specifica rispetto a questi criteri.
legge 24 novembre 1981, n. 689
art. 59, comma 1, lett. d)
Norma che vieta la sostituzione della reclusione con pene alternative per reati indicati dall'art.4-bis l.354/1975; la ricorrente ne ha denunciato l'incostituzionalità nella parte in cui avrebbe effetto di presunzione assoluta di pericolosità.
legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Richiamato nella questione costituzionale sollevata: la norma individua reati che, se contestati, possono incidere sull'applicabilità di misure alternative alla detenzione.
Norma sulle pene alternative richiamata nella censura di incostituzionalità dell'art.59 l.689/1981; la ricorrente lamentava che il divieto di sostituzione impedisce l'applicazione delle misure alternative previste dall'art.20-bis.
Corte costituzionale
Decisione utilizzata dalla Corte d'appello per riconsiderare la qualificazione giuridica del fatto a favore della ricorrente (derubricazione al comma 1 dell'art.12 d.lgs.286/1998).
giurisprudenza della Cassazione
Sez.2, n.28852 del 08/05/2013; Sez.5, n.35100 del 27/06/2019
Principi richiamati sulla portata dell'obbligo motivazionale: quando la pena è vicina al minimo l'onere motivazionale può attenuarsi; quando è pari o superiore alla media edittale occorre motivazione puntuale sui criteri dell'art.133 c.p.
Massime di principio
- Se la pena inflitta è pari o superiore alla media edittale, il giudice deve motivare specificamente in relazione ai criteri dell'art.133 c.p. (colpevolezza, personalità, grado di partecipazione, gravità del fatto, finalità della pena); la mancanza di tale motivazione può determinare annullamento limitato al trattamento sanzionatorio.
- Quando una corte di merito riformula la qualificazione del reato alla luce di pronunce costituzionali o di legittimità, deve ricalcolare la cornice edittale e motivare adeguatamente la nuova determinazione della pena, tenendo conto delle circostanze attenuanti e delle scelte del rito (es. abbreviato).
- L'eventuale diniego della sospensione condizionale della pena richiede motivazione circostanziata: non è sufficiente un'affermazione apodittica di inserimento in un contesto organizzato.
- Un annullamento per carenza motivazionale può essere limitato al solo trattamento sanzionatorio e comportare il rinvio per nuovo giudizio su pena e benefici, senza rimettere in discussione la responsabilità sostanziale se non censurata su altri punti.
- Le questioni di incostituzionalità di norme che incidono sulle misure alternative (es. art.59 l.689/1981 in relazione ad art.20-bis c.p. e art.4-bis l.354/1975) richiedono un esame separato e motivato; tali censure non vengono decise se il motivo ritenuto assorbente porta all'accoglimento del ricorso.
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