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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29773/2024 del 19/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la rideterminazione di supplementi di pensione erogati dalla gestione ex ENPALS, con riferimento alla cd. quota B del trattamento pensionistico di un lavoratore dello spettacolo. In primo grado la domanda del pensionato era stata accolta, ritenendosi che, per il calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, dovesse applicarsi un nuovo limite analogo a quello previsto per l'AGO, e che sulla parte eccedente operassero senza limite le aliquote di rendimento dell'art. 12 del d.lgs. n. 503/1992. La Corte d'appello aveva confermato. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971 e dell'art. 4 del d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che il massimale pensionabile previsto per i lavoratori dello spettacolo, come modificato, fosse invece applicabile anche alla determinazione della quota B e che la Corte territoriale avesse quindi errato nell'escluderne l'operatività. Il controricorrente ha resistito anche prospettando una questione di legittimità costituzionale dell'interpretazione seguita dalla giurisprudenza di legittimità, per asserito contrasto con la legge delega e con il principio di commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'INPS, richiamando un orientamento già consolidato secondo cui, nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si computano le retribuzioni giornaliere eccedenti il limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dal d.lgs. n. 182/1997. La Corte ha affermato che tale limite non è stato abrogato né espressamente né per incompatibilità e che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile è coerente con il sistema speciale più favorevole di tutela. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dal controricorrente, osservando che la Costituzione non impone una necessaria corrispondenza tra contributi versati e prestazioni erogate e che la disciplina va letta nel contesto complessivo del sistema previdenziale. In conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per il riesame del merito e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 12 d.P.R. n. 1420 del 1971

    Il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla norma continua ad applicarsi anche al calcolo della quota B delle pensioni dei lavoratori dello spettacolo, non essendo stato abrogato dai successivi interventi normativi.

  • art. 4 d.lgs. n. 182 del 1997

    La disposizione non abroga per incompatibilità il massimale di cui all'art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971 e va letta in modo coordinato con il sistema speciale del Fondo spettacolo.

  • art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182 del 1997

    La modifica normativa non elimina il tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile rilevante per la quota B.

  • art. 12 del d.lgs. n. 503 del 1992

    Le aliquote di rendimento richiamate nel giudizio di merito non consentono di disapplicare il massimale pensionabile previsto dalla disciplina speciale dei lavoratori dello spettacolo.

  • art. 2, comma 22, lett. a), l. n. 335 del 1995

    Il criterio di commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi non implica una necessaria corrispondenza matematica tra contribuzione e prestazione previdenziale.

  • art. 38 Cost.

    La disciplina speciale è compatibile con i principi costituzionali di adeguatezza e proporzionalità, purché sia assicurata una certa proporzionalità complessiva nel sistema previdenziale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto con il ricorso per cassazione, per violazione di legge nella interpretazione della normativa previdenziale applicata dai giudici di merito.

Massime di principio

  • Nella determinazione della quota pensionistica spettante ai lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo in data anteriore al 31 dicembre 1995, il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla disciplina speciale continua a operare e va applicato anche alla quota B, salvo espressa abrogazione o incompatibilità normativa non ravvisabile nel caso esaminato.
  • Un intervento legislativo che modifichi la disciplina previdenziale non elimina un limite di calcolo già previsto se tale limite è coerente con la struttura speciale del regime e non risulta incompatibile con le nuove disposizioni.
  • Il principio di commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi non esige una necessaria corrispondenza aritmetica tra contribuzione e prestazione, dovendo la verifica essere compiuta tenendo conto dell'intero assetto del sistema previdenziale e delle sue finalità costituzionali.
  • La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata quando la disciplina speciale risulti inserita in un sistema complessivamente più favorevole per gli assicurati e non comprometta le finalità di tutela dell'art. 38 Cost.

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